Il Ssn per risparmiare non può siglare accordi unilaterali con i medici convenzionati
Infatti eventuali esigenze dettate da piani di rientro, o aspetti contabili, non legittimano scelte e decisioni unilaterali della parte datoriale pubblica nei confronti del medico in convenzione
Osserva il Tribunale di Larino (sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2025 n. 166) come, in materia di rapporto dei medici di medicina generale in convenzione, eventuali esigenze dettate da piani di rientro, o aspetti contabili, non legittimano scelte e decisioni unilaterali della parte datoriale pubblica.
Segnatamente, il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali (articolo 48 della legge n. 833/1978; Dlgs 502/1992 smi).
Istituzione del Ssn
Sin dall’istituzione del Ssn la disciplina del rapporto convenzionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è stata configurata in termini di necessaria uniformità sull’intero territorio nazionale. L’articolo 48 citato, ha a tal fine previsto che le convenzioni debbano essere conformi agli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con Dpr e ha assicurato la necessaria conformazione agli stessi attraverso la previsione della nullità delle pattuizioni, individuali ed anche collettive, sottoscritte in contrasto con i richiamati accordi (commi 7 e 8).
Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla Pa posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità e i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata.
Rapporti libero professionali
Invero, i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione.
L’ente pubblico opera, pertanto, nell’ambito esclusivo del diritto privato e assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull’intero territorio nazionale.
Il potere di sorveglianza della Pa
Di conseguenza, la Pa non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, nè può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati, come detto, secondo i principi che disciplinano l’esercizio dell’autonomia privata.
Conclusioni
Infine, il potere del G.O., cui è riservata la cognizione delle controversie riguardanti le obbligazioni che dal rapporto scaturiscono, si modella su quello disciplinato per l’impiego pubblico contrattualizzato dall’articolo 63 del Dlgs n. 165/2001 e, pertanto, qualora la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l’illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla Pa, degli stessi è consentita la disapplicazione.







