Illegittima la finestra creata nella facciata se lede l'estetica e il regolamento di condominio
Il condomino, prima di eseguire l'intervento sulla cosa comune, avrebbe dovuto chiedere ed ottenere l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea
Il condomino non può aprire una finestra nella facciata dell'edificio contravvenendo al divieto prescritto dal regolamento di condominio e ledendo il decoro architettonico dell'edificio poiché in tal caso l'opera si considererà illegittima. E' il chiarimento del Tribunale di Torino reso con sentenza n. 4433 del 16 novembre 2022.
Il caso
Un condominio evocava in giudizio un condomino chiedendo il rispristino della originaria facciata in quanto la finestra, dal medesimo praticata in corrispondenza del suo appartamento, alterava il decoro architettonico dell'edificio. Il condomino, costituitosi, contestava le avverse domande.
La decisione
Il decidente premette che il condomino è legittimato ad apportare modifiche sul muro comune per conseguire utilità aggiuntive. Tant'è che l'articolo 1102 c.c. dispone che può servirsi della cosa comune apportando modifiche a sue spese per il migliore godimento della cosa. L'apertura di finestra sul muro comune, l'ingrandimento o spostamento di veduta e la trasformazione di finestra in balcone sono consentiti perché non incidono sulla destinazione del muro. Rammenta, tuttavia, la sussistenza di alcuni limiti: l'apertura di una finestra non deve alterare l'entità materiale del muro comune, né modificare la destinazione. Nel caso di specie, tale limite, da un canto, è stato rispettato in quanto la nuova apertura è volta ad apportare maggiore illuminazione ed aria ai servizi igienico-sanitari, dall'altro, è illegittima perché viola i limiti imposti dalle norme, giurisprudenza e regolamento di condominio.
Ritiene, poi, che l'apertura sulla parete esterna del condominio altera le linee e simmetrie dell'edificio. Soggiunge che secondo la giurisprudenza nella valutazione del decoro architettonico va considerata la condizione in cui versava il condominio all'inizio dei lavori. Se lo stesso era stato oggetto di precedenti interventi modificativi della sagoma e dell'aspetto, non sarà più possibile dolersi della lesione estetica. L'alterazione del decoro architettonico viene a determinarsi in presenza di modifiche interessanti l'aspetto complessivo. Nel caso vagliato, essendo assenti, la nuova finestra si pone in modo asimmetrico e disarmonico.
Un altro limite alla esecuzione di opere sulla facciata si rinviene nel regolamento di condominio il quale vieta ogni modifica alterativa della simmetria edificiale precisando l'obbligo di dover chiedere l'autorizzazione all'amministratore. Per il decidente è evidente che il condomino ha modificato la facciata comune senza previa autorizzazione, perciò contravvenendo il regolamento condominiale.
Il condomino non ha rispettato i limiti imposti dalle norme, giurisprudenza e regolamento condominiale in quanto ha inciso sulla facciata comune alterandone la simmetria e le linee architettoniche sicché la modifica è illegittima. Tra l'altro, la giurisprudenza amministrativa si spinge a qualificare innovazione l'apertura di finestra ritenendola illegittima in assenza di autorizzazione assembleare. Essa rileva la necessità del consenso condominiale nel caso in cui un proprietario intenda realizzare modificazioni alla facciata.
Per il tribunale, legittimare l'intervento significherebbe consentire indistintamente ad ogni condomino di poter modificare la facciata ledendo simmetria e decoro. Il condomino, prima di eseguire l'intervento sulla cosa comune, avrebbe dovuto, come previsto dal regolamento, chiedere ed ottenere l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea. Avendo, al contrario, eseguito arbitrariamente l'opera senz'alcuna autorizzazione, è da considerarsi assolutamente illegittima. Per tali ragioni, la curia torinese ha condannato il condomino a ripristinare lo stato originario della facciata comune rimuovendo l'apertura.