Penale

In “Gazzetta” le modifiche al Cpp per velocizzare il ricorso in Cassazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 24, il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”

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di Francesco Machina Grifeo

In “Gazzetta ufficiale” le modifiche al codice di procedura penale per garantire maggiore efficienza al procedimento. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno scorso il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”.

Le modifiche approvate dal Consiglio dei ministri del 24 giugno scorso sono all’interno di un provvedimento più vasto proposto dal Presidente Giorgia Meloni, dal Ministro per lo sport Andrea Abodi, dal Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, dal Ministro della giustizia Carlo Nordio, dal Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dal Ministro degli affari esteri Antonio Tajani e dal Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti . Il decreto-legge infatti introduce disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

In particolare, a interessare il codice penale è il Capo III che all’articolo 11 reca “Modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale”. Il provvedimento interviene sul ricorso per Cassazione e modifica il 610, comma 5, del codice di procedura penale, nel seguente modo: a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611»; b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.».

All’articolo 611 del codice di procedura penale, poi sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»; b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127.»; c) il comma 1-quinquies è abrogato.

Le disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

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