La Corte di giustizia dell'Unione europea boccia le limitazioni previste dall'ordinamento giuridico italiano sugli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti
LA MASSIMA
Responsabilità e risarcimento - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - Familiari - Regime di indennizzo a cascata - Condizioni stabilite nell'ordinamento interno - Incompatibilità con l'obbligo di corrispondere un indennizzo "equo ed adeguato". (Direttiva 2004/80/CE, articolo 12)
L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest'ultima.
La Corte di giustizia dell'Unione europea boccia le limitazioni previste dall'ordinamento giuridico italiano sugli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti. Con l'ordinanza depositata il 2 maggio, nella causa C-640/24 (Giannaro), i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato preclude la possibilità di subordinare la concessione dell'indennizzo ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta all...


