La Corte di giustizia dell'Unione europea boccia le limitazioni previste dall'ordinamento giuridico italiano sugli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione X - Ordinanza 2 maggio 2025 - Causa C-640/24 - Commento - Presidente Gratsias; Relatore Regan; Avvocato generale Richard de la Tour; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 27 settembre 2024 nel procedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri Contro SX, AQ, BZ

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - Familiari - Regime di indennizzo a cascata - Condizioni stabilite nell'ordinamento interno - Incompatibilità con l'obbligo di corrispondere un indennizzo "equo ed adeguato". (Direttiva 2004/80/CE, articolo 12)

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest'ultima.

La Corte di giustizia dell'Unione europea boccia le limitazioni previste dall'ordinamento giuridico italiano sugli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti. Con l'ordinanza depositata il 2 maggio, nella causa C-640/24 (Giannaro), i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato preclude la possibilità di subordinare la concessione dell'indennizzo ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta all...

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