Civile

Interessi usurari: tasso soglia per finanziamento "sal" quello dei mutui con garanzia reale

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di Mario Piselli

In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie, indicate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall’articolo 2, comma 2, della legge 108/1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni. Di conseguenza, prosegue la Cassazione con la sentenza 22380/2019, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento lavori (sal) assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale.

Differenze tra contratto di mutuo e contratto di finanziamento - La Suprema corte ha chiarito nell’occasione, tra l’altro, che, mentre il contratto di mutuo in senso proprio è un contratto essenzialmente reale e unilaterale, con obbligazioni da una sola parte, il quale si perfeziona soltanto con la consegna, da parte del mutuante al mutuatario, di determinate quantità di denaro o di altre cose fungibili, il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall’obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base a un rapporto fondamentale di carattere consensuale e obbligatorio.

Pertanto, il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale a efficacia obbligatoria, coincide di regola con la consegna del denaro al mutuatario che ne acquista la proprietà, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest’ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.

Mentre, il contratto di finanziamento è fattispecie negoziale consensuale, onerosa e atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l’esecuzione dell’obbligazione principale, anziché l’elemento costitutivo del contratto. (M.Pis.)

Cassazione - Sezione I civile -Sentenza 6 settembre 2019 n. 22380

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