Civile

Randagismo: chi subisce un danno ha l’onere di dimostrare l’inerzia dell’amministrazione

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali ex articolo 2043 del Cc

di Giuseppe Cassano

Il soggetto che subisce un danno da un animale randagio ha l’onere di dimostrare che l’evento si è concretizzato per una condotta dolosa dell’ente deputato a contrastare il randagismo.

L’articolo 2043 del Cc

Rileva il Tribunale di Sciacca (sentenza 29 settembre 2025 n. 278) che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali ex articolo 2043 del Cc, e non da quelle stabilite dall’articolo 2052 del Cc, sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato...