Randagismo: chi subisce un danno ha l’onere di dimostrare l’inerzia dell’amministrazione
La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali ex articolo 2043 del Cc
Il soggetto che subisce un danno da un animale randagio ha l’onere di dimostrare che l’evento si è concretizzato per una condotta dolosa dell’ente deputato a contrastare il randagismo.
L’articolo 2043 del Cc
Rileva il Tribunale di Sciacca (sentenza 29 settembre 2025 n. 278) che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali ex articolo 2043 del Cc, e non da quelle stabilite dall’articolo 2052 del Cc, sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato...