Intermediazione, la propensione al rischio non riduce gli obblighi informativi della banca
Lo ribadisce la Cassazione, con l’ordinanza n. 27965 depositata oggi
Una cosa è la propensione al rischio dell’investitore, anche se alta; altra sono gli obblighi informativi relativi alla singola operazione gravanti sull’intermediario che non possono mai essere omessi. Lo ribadisce la Cassazione, con l’ordinanza n. 27965 depositata oggi, confermando la decisione della Corte di appello di Catania che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni argentine (stipulato nel 2001), condannando Unicredit a restituire al correntista quasi 100mila euro, per non aver evidenziato la natura speculativa dei bond.
“L’investitore con una elevata propensione al rischio – si legge nella decisione - deve ricevere dall’intermediario tutte le informazioni necessarie e valutare il singolo investimento e, in particolare, i caratteri di rischiosità del medesimo, non potendosi intendere la propensione al rischio come mera ed acritica accettazione di qualsiasi livello di incertezza degli esiti dell’investimento, indipendentemente dal livello di informazione resa dall’intermediario”.
La banca, infatti, venendo meno ai propri doveri di informazione determina “una condizione di disorientamento dell’investitore, impedendogli di svolgere quella valutazione razionale che distingue la propensione al rischio – che è accettazione del grado elevato di un’incertezza ed imprevedibilità di cui si è tuttavia pienamente e lucidamente consapevoli – dal mero azzardo acritico, non ponderato e quindi irrazionale”.
Anche l’investitore “speculativamente orientato” e “disponibile ad assumersi rischi” deve infatti poter valutare la propria scelta speculativa e rischiosa “nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati”. Ragion per cui l’inottemperanza dell’intermediario agli obblighi informativi “fa insorgere anche la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall’investitore, la cui prova contraria, a carico dell’intermediario medesimo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell’investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse”.
Tornando al caso specifico, come evidenziato dalla Corte d’appello – prosegue la Cassazione – il fattore decisivo era costituito “non da una valutazione di (in)adeguatezza dell’investimento”, bensì dal mancato adempimento, da parte della banca, del preliminare e fondamentale obbligo di fornire adeguata informazione all’investitore.
La Prima sezione civile ha invece accolto il motivo di ricorso dell’Istituto sul pagamento degli interessi. Sul punto, spiega la decisione, la Corte territoriale affermando che gli interessi dovevano essere calcolati dalle date dei singoli versamenti finalizzati all’acquisto, ha ignorato l’insegnamento per cui gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, non dal versamento, salvo prova della mala fede dell’intermediario.
In tema di intermediazione finanziaria, spiega la Corte, “allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario, la prova della mala fede di quest’ultimo non può reputarsi in re ipsa per effetto dalla mera imputabilità all’intermediario medesimo dell’inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto, dovendo quindi il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produrre interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell’indebito, solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale e gravando, semmai, su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l’onere di provare che l’intermediario era in mala fede”.
Né, conclude la Corte, può invocarsi in senso contrario la recente pronuncia (n. 423/2025): quest’ultima, infatti, si è occupata del distinto tema della data di decorrenza, in relazione alla buona o mala fede, dell’importo delle cedole riscosse e non del profilo della restituzione dell’importo versato per l’investimento.