Civile

Investimento pedoni: presunzione di responsabilità esclusiva del conducente

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a cura della Redazione Lex 24

Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Comportamento alla guida - Investimento pedone - Accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, I comma, cod. civ. – Prova liberatoria.
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015 n. 12721

Circolazione stradale – Investimento pedone Responsabilità civile da incidenti stradali - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente - Superamento - Prova liberatoria - Inosservanza dell'obbligo del pedone di dare precedenza - Insufficienza - Condotta anomala del pedone soggetto investito - Necessità.
L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall'art. 2054 I comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014 n. 24472

Circolazione stradale - Accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta del pedone investito - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità - Criteri di ripartizione della colpa - Sindacato di legittimità - Limiti.
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 I comma, cod. civ., e integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2014 n. 24204

Circolazione stradale – Investimento pedone - Responsabilità civile da incidenti stradali -Presunzione di responsabilità del conducente - Mancato superamento – Condizioni per la configurabilità del concorso di colpa del medesimo.
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano e abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 5 marzo 2013 n. 5399

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