Rassegne di Giurisprudenza

L’affidamento esclusivo deroga a quello condiviso solo per perseguire l’interesse del minore

a cura della Redazione Diritto

MINORI - Affidamento non condiviso - Eccezione rispetto alla bigenitorialità - Accertamento dell’interesse del minore - Necessità. (Cc, articoli 330, 333, 337-ter e quater)

L’affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (articolo 337-ter del Cc) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L’eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all’interesse del minore, come stabilito nell’articolo 337-quater del codice civile, fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 9 settembre 2025, n. 24876

Famiglia - Affidamento dei figli minori - Affidamento esclusivo - Interesse del minore

La decisione del giudice di affidare ad uno solo dei genitori i figli minori, deve essere ponderata sulla base dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. Pertanto, il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 16-06-2025, n. 16084

Famiglia - Matrimonio - Cessazione effetti civili - Figlio minore - Affido esclusivo - Principio della bigenitorialità - Deroga affido condiviso - Presupposti e motivazione - Manifesta incapacità dell’altro genitore - Insufficienza mancato rispetto visite

La regola dell’affidamento condiviso può essere derogata là dove, nella sua applicazione, essa risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tal modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi ed alle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 11 gennaio 2022, n. 667