Penale

L'amministratore giudiziario non è un dipendente pubblico

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di Daniela Casciola

L'amministratore giudiziario non può essere inquadrato in un rapporto di pubblico impiego. È un ausiliario del magistrato, selezionato tra soggetti con particolari competenze tecnico-professionali e iscritti in un apposito albo. L'importante precisazione arriva dalla Cassazione, con la sentenza n. 28644, depositata ieri, impegnata a decidere su un caso di sostituzione.

Il caso - Il ricorso era stato presentato da un amministratore giudiziario contro il provvedimento di sostituzione che lo rimuoveva dall'incarico. L'uomo aveva in un primo momento rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per revocarle successivamente. Ma il suo ripensamento non aveva inciso sulla decisione del Tribunale di Palermo che aveva comunque emesso l'atto di sostituzione.
La tesi del ricorso punta tutto sulla natura pubblicistica del rapporto tra amministratore e ufficio giudiziario. Questo renderebbe necessario un atto di accettazione delle dimissioni da parte dell'ufficio: non essendo tale accettazione mai arrivata, resterebbe valida la revoca delle dimissioni a preclusione dell'atto di sostituzione.

La decisione - La Cassazione esclude categoricamente l'inquadramento in un rapporto di pubblico impiego e su questa base conclude per la inopponibilità assoluta al provvedimento di sostituzione emesso da un tribunale.
L'amministratore giudiziario non ha diritto al mantenimento dell'incarico – un diritto di chiara matrice pubblicistica. Su questo prevale un interesse primario al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca con la conseguenza della insindacabilità in sede di impugnazione della scelta di sostituire o revocare il professionista incaricato.

Corte di Cassazione - Sezione I -Sentenza 8 giugno 2017 n. 28644

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