Famiglia

L'assegno divorzile deve garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare

Il principio secondo cui ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi

di Giampaolo Piagnerelli

«All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi natura assistenziale e natura perequativo-compensativa: quest'ultima discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare». Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 8162/23.

Le condizioni per beneficiare dell'assegno

In tal senso, il riconoscimento del citato assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è quindi derogato nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi e anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali.

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