Famiglia

Minori, sì al deposito civile non telematico di file video e audio in assenza delle norme tecniche

La videoregistrazione acquisita nel processo penale - anche alla luce della riforma Cartabia - è da considerarsi documento e la novella applicabile dal settembre 2024 consente comunque al giudice casi di deposito non telematico

di Paola Rossi

La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 30767/2025 - ha accolto in larga parte il ricorso di una madre che - nell’ambito di una vicenda di rilevata incapacità genitorialità e connotata da profili di violenza domestica - contestava l’affidamento al Comune dei propri figli minori sia sotto il profilo sostanziale che di ritenuta illegittima inammissibilità di prove ritenute dirimenti per il giudizio.

In particolare la donna col proprio ricorso principale lamentava la mancata acquisizione di videoregistrazioni relative a incontri protetti con figli minori alla presenza degli assistenti sociali che si occupavano del caso.

La richiesta di immissione nel processo della videoregistrazione

La Cassazione accoglie oltre ad altri motivi di ricorso questo punto specifico di impugnazione relativo alla mancata ammissibilità della prova oggetto di videoregistrazione giustificata per il mancato deposito telematico delle stessa. Esattamente viene accolta la ritenuta violazione e falsa applicazione dell’articolo 196 quater delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, degli articoli 473 bis 2, 473 bis 41 e 473 bis 42, comma 6, del Codice di procedura civile e degli articoli 50 e 53 della Convenzione d’Istanbul in relazione all’articolo 360, n. 3, del Cpc (violazione o falsa applicazione di norme di diritto).

Nell’ammettere il motivo - specificatamente in relazione alla censura relativa alla richiesta di immissione nel processo della videoregistrazione - la Suprema Corte detta uno specifico principio di diritto: «In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall’art. 2712 c.c.. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l’art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo. Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell’art. 175 c.p.c.».

Nel caso concreto è centrale la norma dell’articolo 196 quater delle disposizioni attuative del Cpc che prevede l’obbligo per le parti del deposito telematico degli atti come introdotto dalla norma della Riforma Cartabia (articolo 4 del Dlgs 149/2022).

Ma la presente vicenda processuale soggiace alle regole del regime previgente alla novella. E la decisione impugnata si fondava sull’inammissibilità per tardività della richiesta e sull’impossibilità della produzione in applicazione della nuova norma suddetta.
Mentre il giudizio in questione era stato avviato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo formalmente previsto come vigente dal gennaio 2023. Inoltre, trattandosi di un procedimento camerale l’acquisizione dei mezzi di prova, in mancanza di una norma che fissi uno specifico termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio. Da ciò la Cassazione ha ritenuto non corretta la valutazione di intempestività da parte dei giudici di appello.

Infine, anche sul punto centrale della decisione, cioè della ritenuta impossibilità di produrre in giudizio la videoregistrazione dell’audizione dei minori, effettuata dalla Polizia giudiziaria nel 2021 e conservata in un supporto informatico la Cassazione compie alcune precisazioni. La ricorrente deduceva ampie difformità tra i termini e i significati espressi nella breve sintesi del verbale dell’audizione dei minori avvenuta a gennaio 2024 come trascritta dall’agenzia investigativa incaricata e quanto riferito dai due minorenni oggetto di videoregistrazioni.

E per tale motivo aveva richiesto l’autorizzazione al deposito della videoregistrazione, conservata in files audio-video e non contenuta tra gli atti del processo penale acquisiti dove erano in giudizio i fatti di violenza domestica relativi al caso in esame.

Le conclusioni sull’ammissibilità del deposito della videoregistrazione in sede civile

Il codice civile non dà una definizione del concetto di documento, ma lo presuppone, disciplinandone la produzione e la valenza probatoria. In senso generale, dunque, rientrano nella nozione di documento tutte quelle fonti di prova precostituite che contengono la rappresentazione di fatti, ossia le prove già esistenti capaci di documentare fatti del passato.

I documenti consistono in atti scritti, che assumono rilievo probatorio nei confronti del soggetto che se ne assume la paternità, normalmente collegata alla sottoscrizione del documento stesso. Ma vi possono essere anche documenti non scritti, i quali contengono una rappresentazione meccanica di un fatto storico, come è appunto una registrazione audiovisiva (o anche solo sonora) di un accadimento o di una conversazione, oppure una rappresentazione fotografica di un avvenimento, di una situazione o di una cosa.

In tal caso si parla di riproduzioni meccaniche e la loro efficacia probatoria non dipende dall’autore della registrazione o della fotografia, ma dalla conformità della riproduzione all’affettivo accadimento dei fatti rappresentati.

Il documento informatico è, in conclusione, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

In relazione alla regolarità del deposito le disposizioni tecniche - in vigore al momento della decisione impugnata - non consentivano ancora la produzione per via telematica di files video.

Infatti, sul deposito telematico dei documenti, il disposto dell’articolo 196 quater, nel testo attualmente vigente, in teoria già applicabile al tempo dell’adozione del decreto impugnato dalla ricorrente (ai sensi dell’articolo 35 del Dlgs 149/2022), prevedeva che il deposito con modalità telematiche dovesse essere effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Compresa la previsione in casi specifici di auotrizzazione del giudice al deposito cartaceo. E, in effetti, solo a partire dal mese di settembre 2024, con il provvedimento Dgsia del 2 agosto 2024 sono state introdotte le nuove specifiche tecniche ai sensi dell’articolo 34 del Dm 44/2011, che hanno reso possibile la produzione di files video.

Le videoregistrazioni delle audizioni dei minori, effettuate nel corso del procedimento penale a carico del marito della ricorrente accusato di violenza domestica e abusi sui figli minori, all’epoca della decisione impugnata, costituivano documenti informatici che, per le loro intrinseche caratteristiche non potevano essere depositati per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, pur essendo la loro produzione consentita dal Codice di rito e disciplinata, nei suoi effetti, dall’articolo 2712 del Codice civile.

E dunque i limiti tecnici non potevano determinare una limitazione del diritto alla prova. Spettava al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©