Professione e Mercato

L'avvocato d'ufficio momentaneamente sostituito ha comunque diritto al compenso

Vale il principio dell'immutabilità della difesa: il rapporto difensivo permane in caso di nomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello in precedenza designato per situazioni contingenti

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di Marina Crisafi

Il difensore d'ufficio momentaneamente sostituito va pagato. Vale il principio dell'immutabilità della difesa, secondo cui il rapporto difensivo permane anche in caso di nomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello (di fiducia o d'ufficio) designato, richiesta da situazioni momentanee e contingenti. È quanto sancito dalla sesta sezione civile della Suprema Corte, nella recente ordinanza n. 11831/2021, che ha dato ragione a un legale che impugnava l'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali perché non ricomprendeva anche quelli per la difesa d'ufficio svolta in Cassazione.

La vicenda
Nella fattispecie, il tribunale di Arezzo, accogliendo l'opposizione proposta dall'avvocato avverso l'ordinanza di rigetto dei compensi professionali, quale difensore d'ufficio di uno straniero, liquidava i compensi relativi all'attività svolta nella fase delle indagini preliminari ed innanzi al tribunale, rigettando invece il compenso per l'assistenza innanzi al Palazzaccio.
L'avvocato si rivolge quindi alla Suprema Corte, deducendo la violazione degli articoli 24 Cost., 97 c.p.c. e 29 disp. att. c.p.c. per la mancata liquidazione per la difesa svolta nel giudizio di cassazione, pur essendo la difesa d'ufficio equiparabile a quella di fiducia.
Per gli Ermellini, il professionista ha ragione.

La decisione
Appartiene al costante insegnamento della corte di legittimità (a partire dalle Sezioni Unite n. 22/1994), ricordano infatti i giudici, "l'affermazione secondo la quale nell'ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa, a norma dell'art. 97 cod. proc. pen., comma 5".
Conseguentemente sul permanere di tale rapporto difensivo "non incide la nomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti" (cfr. Cass. pen. n. 18060/2018).
Il principio dell'immutabilità della difesa ha riverberi sulla spettanza dei compensi professionali in favore del difensore che, nel garantire il diritto di difesa dell'imputato, abbia impugnato, anche in sede di legittimità, decisioni a sé sfavorevoli.
Il tribunale non si è conformato a tali principi negando immotivatamente i compensi professionali spettanti all'avvocato, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata. La parola passa al giudice del rinvio.

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