Non è possibile “spostare” i crediti formativi da un anno all’altro per colmare eventuali carenze nell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati. A confermarlo è il parere n. 10/2025 del Consiglio nazionale forense (CNF), reso in risposta ad apposito quesito del COA di Reggio Emilia e pubblicato il 27 maggio 2025 sul sito del Codice deontologico.

Il quesito del COA di Reggio Emilia

Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati emiliano chiedeva al CNF di sapere...

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