Penale

L’esercizio arbitrario sanziona chi non si affida alla giustizia ma cerca di farsi ragione da solo

di Giuseppe Amato


La fattispecie prevista dall'articolo 393 del Cp (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) si fonda sull'esistenza di un preteso diritto, che l'autore soddisfa attraverso l'"uso", "non costrittivo", della violenza o della minaccia, mentre l'estorsione ha il suo nucleo proprio nell'azione costrittiva, ovvero nell'annichilimento delle capacità volitive della vittima, la cui mediazione passiva è indispensabile per ottenere il risultato illecito. E ciò, afferma la Cassazione con la sentenza n. 39138 del 2019, deve ritenersi anche in presenza di una pretesa che fosse tutelabile per via giurisdizionale o percepita come tale, perché la soddisfazione di un preteso diritto attraverso la coazione alla persona non può che essere "ingiusta" e quindi tale da integrare il profitto ingiusto della fattispecie estorsiva.

Conferma di tale discrimine la si evince dalla identificazione del bene protetto dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero: a) il "monopolio statale" nella risoluzione delle controversie, per quanto riguarda l'esercizio arbitrario; b) la tutela della "persona", anche (sebbene non solo) nella sua dimensione patrimoniale, con riguardo all'estorsione.

In materia di esercizio arbitrario - In definitiva, l'esercizio arbitrario sanziona le deviazioni comportamentali del privato che, invece di affidare la risoluzione dei conflitti alla giurisdizione statale, riesca a farsi ragione da sé, utilizzando la violenza e la minaccia o per l'impossessamento diretto del bene che si ritiene dovuto, o a fini persuasivi, senza giungere alla soglia della costrizione che incide sul diritto alla libertà della persona, tutelato dalla più grave fattispecie dell'estorsione. Mentre l'estorsione "copre" le condotte "costrittive", anche in ipotesi finalizzate alla soddisfazione di un preteso diritto, ogni volta che l'azione si risolva nell'annichilimento della capacità reattiva della vittima.

La Corte ha altresì affermato, nell'approfondire i rapporti tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario, che tale ultimo reato, commesso sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti "reati propri esclusivi" o di mano propria, configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere dal titolare del preteso diritto. Ne deriva così che, in caso di concorso di persone nel reato, è configurabile il concorso del terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione o anche concorso morale) solo ove la condotta tipica, ovvero l'azione violenta o minatoria sia posta in essere dal titolare del preteso diritto, mentre, qualora tale condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'articolo 629 del codice penale.

La problematica dei rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario - In altri termini, secondo la Corte, l'inquadramento dell'esercizio arbitrario come un reato proprio "esclusivo" esclude la delega della condotta di ragion fattasi e, di fatto, in relazione all'articolo 393 del codice penale inibisce l'operatività della norma generale sul concorso di persone nel reato, dovendosi quindi, in tal caso, ravvisare la fattispecie dell'estorsione. La problematica dei rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario è comunque controversa in giurisprudenza. Ciò quindi ha indotto, di recente, la sezione II della Cassazione, all'udienza del 25 settembre 2019, a rimettere alle sezioni Unite le questioni: 1) se ai fini dell'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'articolo 393 del codice penale ovvero in quella prevista dall'articolo 629 del codice penale rilevino le modalità della violenza e della minaccia o l'elemento psicologico; e 2) se il reato di cui all'articolo 393 del codice penale sia qualificabile come delitto "di mano propria" e quindi se, e in che termini, sia ammissibile il concorso di persone nel reato.

Cassazione - Sezione II penale -Sentenza 24 settembre 2019 n. 39138

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©