Si può quindi affermare che il nuovo articolo 70-septies Lda non fa che estendere ai sistemi di intelligenza artificiale i limiti contenuti nelle norme generali già esistenti all'interno del nostro ordinamento. Questo comporta che i sistemi di intelligenza artificiale possano (legittimamente) riprodurre ed estrarre opere o materiali contenuti in rete o in banche di dati solo se hanno un accesso legittimo (dopo essere stati autorizzati dai titolari dei diritti e, presumibilmente, dopo aver pagato il prezzo delle licenze).
Il Capo IV della legge n. 132/2025, pur essendo intitolato «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore», ospita il solo articolo 25, dedicato esclusivamente al diritto d'autore.
L'articolo 25, infatti, è rubricato «Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale». Già dalla rubrica si comprende bene quale sia stato l'obiettivo del legislatore nazionale: quello di offrire una protezione a quanto generato con l'ausilio (inteso come...
Argomenti
I punti chiave
- La cosiddetta «intelligenza artificiale generativa»
- Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (Legge 132/2025, articolo 25)
- Le soluzioni offerte dalla nuova legge
- La proprietà intellettuale nell'AI Act
- L'opera tutelata nel novellato articolo 1 Lda
- Una nuova eccezione