Civile

La quietanza senza riserve libera dalla solidarietà il coobbligato

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di Mario Piselli

Nel caso in cui uno dei debitori di un'obbligazione solidale paghi la sua quota e il creditore gli rilasci la quietanza, in cui non è prevista la riserva del creditore medesimo di agire verso di lui per il saldo residuo, si realizza la fattispecie di cui all'articolo 1311 del Cc, di rinuncia alla solidarietà con conseguente conservazione dell'azione in solido nei confronti degli altri coobbligati, e non quella prevista dall'articolo 1301 del Cc di remissione del debito.
Tale importante principio è stato affermato dalla Suprema corte nella sentenza 1453/2015 con la quale ha definito un giudizio in cui si è dibattuto appunto sugli effetti della quietanza rilasciata al debitore da parte del creditore che aveva ricevuto in pagamento la sua quota del debito.

La quietanza rilasciata al debitore - Dispone chiaramente l'articolo 1311 del codice civile che «il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna».
Dunque, nonostante la chiarezza del disposto normativo, nella fattispecie esaminata dalla Corte è accaduto, invece, che esso sia stato erroneamente interpretato confondendolo con quello dell'articolo 1301 del codice civile che prevede la diversa ipotesi della remissione del debito.

La vicenda all'origine della pronuncia - La controversia in questione, infatti, era nata perché il creditore, avendo ricevuto da parte di un debitore solidale il pagamento di una quota del dovuto, aveva agito per ottenere il saldo nei confronti degli altri condebitori. Questi ultimi, costituendosi, eccepivano che l'avvenuta liberazione da parte del creditore del condebitore, che aveva pagato, aveva come conseguenza la remissione del debito ex articolo 1301 del Cc, non solo nei confronti di quello, ma anche nei confronti degli altri coobbligati solidali per mancanza di riserva nei loro confronti.

Mentre il primo giudice accoglieva la domanda del creditore, quello di appello riformava la decisione ritenendo che l'obbligazione dovesse ritenersi estinta, per intervenuta remissione del residuo debito nei confronti di un condebitore solidale, liberatoria anche nei confronti degli altri in mancanza di riserva del diritto nei loro confronti. Sosteneva quest'ultimo giudice che poiché la quietanza rilasciata a chi aveva pagato non aveva data certa e per poter operare verso i coobbligati la riserva doveva essere espressa, contestuale alla remissione del debito e comunicata ai coobbligati, nel caso in cui manchi la certezza della data vengono a mancare tutte quelle condizioni che la riserva deve avere per operare e, conseguentemente, la remissione nei confronti di un coobbligato libera tutti gli altri.

La soluzione prescelta dalla Suprema corte - La Cassazione, nel riformare la sentenza, è stata però di diverso avviso ritenendo che quella sottoposta al suo esame costituiva un'ipotesi di rinuncia alla solidarietà e non di remissione del debito.
Hanno osservato, infatti, i Supremi giudici che nella remissione di obbligazioni solidali, disciplinata dall'articolo 1301 del Cc, il debitore è liberato verso il creditore remittente per la propria quota e non di quanto residua rispetto all'obbligazione solidale cui era tenuto per l'intero in forza del vincolo di solidarietà.

Nel caso di riserva verso gli altri coobbligati, questi ultimi saranno tenuti non per l'intera prestazione ma solo per il residuo debito, detratta la parte del debitore nel cui favore è avvenuta la remissione, per motivi diversi dall'adempimento.
Qualora la riserva non sia stata formulata, il legislatore presume che la remissione, sempre per motivi diversi dall'adempimento, compiuta in favore di un debitore in solido si estenda all'intero debito e, quindi, anche alle quote degli altri coobbligati.
Nella fattispecie decisa dalla Corte si verte, invece, come detto, sul diverso caso di rinuncia alla solidarietà di cui all'articolo 1311, n. 1, del codice civile.

La solidarietà passiva rafforza il credito - Il giudice di legittimità ha, al riguardo, ricordato che il creditore può rinunciare alla solidarietà, cioè alla possibilità di agire per l'intero verso ciascun debitore, giacché la solidarietà passiva è prevista nel suo esclusivo vantaggio, rafforzando il credito; il debitore ha, quindi, il vantaggio di essere tenuto verso il creditore soltanto per la propria quota, per cui alla rinuncia è sufficiente la sola volontà del creditore, espressa anche con un atto unilaterale.
Ovviamente, detta rinuncia può essere limitata solo a uno dei condebitori, conservando il creditore l'azione solidale verso gli altri per l'intero credito.

Le differenze tra il disposto dell'articolo 1311 e quello dell'articolo 1301 del Cc sono rappresentate dal fatto che, nel primo caso, gli altri debitori continueranno a rispondere per l'intero nei rapporti esterni con il creditore, mentre nel secondo caso, in forza del disposto normativo, sempreché vi sia stata riserva nei loro confronti, non dovranno adempiere al pagamento della quota del debitore liberato giacché, mentre nel primo caso si tratta di rinuncia alla solidarietà, nel secondo siamo in presenza di una rinuncia alla prestazione.

Le ipotesi legislative di rinuncia presunta - La rinuncia alla solidarietà, in taluni casi, la legge la reputa presunta come nel caso in cui il creditore rilascia a uno dei condebitori una quietanza per la somma ricevuta, senza riservarsi di agire nei suoi confronti per il residuo, come è avvenuto nella fattispecie ora esaminata dalla Corte. In tal caso, il creditore conserva, in forza del disposto normativo di cui all'articolo 1311, n. 1, del Cc, l'azione solidale verso gli altri coobbligati e, pertanto, non si pongono le questioni relative alle caratteristiche della riserva e all'opponibilità del documento che la contiene, affrontate dal giudice del gravame.
Vale la pena, infine, ricordare che sia la rinuncia alla solidarietà sia la remissione del debito possono essere fatte, oltreché espressamente, anche tacitamente ma è sempre necessario che esse siano inequivoche.

Gli orientamenti della Cassazione - Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituisce rinuncia tacita l'accettazione pura e semplice da parte del creditore di un pagamento parziale effettuato da un condebitore (Cassazione 9424/2001) o, in tema di risarcimento dei danni dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria, proposta dal trasportato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in un sinistro, giacché detta azione non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli appunto la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo (Cassazione n. 15737 del 2010).

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 6 novembre 2014-27 gennaio 2015 n. 1453

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