La richiesta di pena sostitutiva non sospende l’esecuzione di pene concorrenti
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18938 depositata oggi,
La pendenza del procedimento relativo alla richiesta di una pena sostitutiva, ex articolo 20-bis Cp, non comporta la sospensione dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18938 depositata oggi, respingendo il ricorso dell’imputato contro la decisione della Corte di appello di Palermo, che decidendo quale Giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza (finalizzata appunto ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti per complessivi due anni, quattro mesi e ventotto giorni).
La Prima sezione penale ricorda che l’articolo 656, co. 5, Cpp., riformulato dalla Riforma Cartabia, tra l’altro, prevede: “Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni […] il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione”. Tuttavia, prosegue la decisione, questa disciplina non è esportabile, sic et simpliciter, alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall’articolo 20-bis Cp, introdotto sempre dalla Cartabia, che consente l’applicazione di tali strumenti sanzionatori su richiesta del condannato, senza prevedere espressamente che il pubblico ministero sia tenuto a sospendere l’ordine di esecuzione in pendenza del procedimento relativo alla concessione della misura in questione.
Né potrebbe essere diversamente, argomenta la Corte, considerato che l’articolo 656, co. 5, Cpp non fa alcun riferimento alle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dall’articolo 20-bis Cp (ovvero alle misure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nel cui ambito disciplinatorio si inseriscono gli strumenti sanzionatori introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022).
Ne discende, conclude sul punto, che la richiesta di una misura alternativa alla detenzione, presentata ai sensi dell’articolo 656, co. 5, Cpp, è soggetta al termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione, che deve essere preventivamente sospeso dal pubblico ministero procedente; viceversa, la presentazione di un’istanza di applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi (ex articolo20-bis Cp), non è soggetta alla sospensione prevista per le misure alternative alla detenzione dall’articolo 656, comma 5, Cpp
Infondato anche il secondo motivo con cui si lamentava la mancata sospensione del provvedimento di cumulo, sebbene il titolo esecutivo fosse inferiore al limite edittale di quattro anni. Ciò avveniva, spiega la Cassazione, in ragione del fatto che la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa per le sentenze irrevocabili, punti 2 e 3 del titolo esecutivo controverso, al momento della presentazione dell’istanza di applicazione di pena sostitutiva (ex articolo 20-bis Cp) era in corso di esecuzione.
Si era, pertanto, in presenza di una misura alternativa alla detenzione in corso di esecuzione, (relativa alle sentenze irrevocabili di cui punti 2 e 3 del titolo esecutivo presupposto), sulla quale si innestava un’ulteriore condanna (riguardante la decisione di cui al punto 1), sussumibile nella situazione prefigurata dall’articolo 51-bis Ord. pen., secondo cui, in ipotesi di questo genere, il «magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto».