La richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile
Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Sospensione dell'esecuzione della condanna civile - Richiesta di sospensione dell'esecuzione - Prova del danno irreparabile - Necessità - Fattispecie.
La sospensione dell'esecuzione della condanna civile, richiesta dall'imputato o dal responsabile civile, può essere disposta, nelle more del giudizio di cassazione, solo quando la corte ravvisi l'esistenza di un grave ed irreparabile danno. [Nel caso di specie l'istante ha rappresentato essere pervenuta la notifica di un atto di precetto dell'importo di euro settemila circa che, per la sua entità, non può arrecare il danno richiesto dalle norme quale presupposto del provvedimento di sospensione].
• Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 6 novembre 2019 n. 45123
Processo penale - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Condanna civile - Esecuzione - Richiesta di sospensione - Procedimento - De plano.
In riferimento alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, proposta dall'imputato o dal responsabile civile in pendenza del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza che li abbia visti soccombenti agli effetti civili, l'articolo 612 c.p.p., prevede che la decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile sia adottata dalla Corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio, a ragione del fatto che la procedura camerale partecipata va osservata nei casi espressamente previsti per legge e che nel testo dell'articolo 612 citato mancano espliciti riferimenti alla necessità di instaurare il contraddittorio tra le parti, ma anche in ragione della maggiore compatibilità del rito "de plano" con l'adozione di provvedimento inibitorio, di natura cautelare ed urgente, finalizzato a paralizzare l'esecuzione della condanna civile. Alle esigenze di rapida definizione meglio risponde dunque tale tipologia di procedimento, che non contempla particolari scansioni temporali per gli avvisi alle parti e per il deposito di atti e memorie.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 26 settembre 2019 n. 39585
Istanza di sospensione della sentenza di condanna ex articolo 612 cpp - Procedura de plano - Presupposto del pregiudizio eccessivo - Esclusione.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna.
Corte di cassazione, sezione 2 penale, ordinanza 2 agosto 2019 n. 35501
Impugnazioni - Cassazione - Sospensione dell'esecuzione della condanna civile - Richiesta di sospensione dell'esecuzione - Prova del danno irreparabile - Necessità - Fattispecie.
In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'articolo 612 cod. proc. pen., ai fini della valutazione del danno grave e irreparabile, in presenza di più soggetti solidalmente obbligati deve tenersi conto della specifica azione di regresso accordata al soggetto adempiente nei confronti dei coobbligati, di tal che è onere del ricorrente dimostrare la concreta inidoneità della predetta azione a soddisfare i propri bisogni essenziali.
• Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 3 luglio 2018 n. 29925
Impugnazioni - Cassazione - Sospensione dell'esecuzione della condanna civile - Condanna al pagamento della provvisionale - Sospensione dell'esecuzione - Condizioni.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. (Nella specie il ricorrente non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 4 maggio 2018 n. 19351
Impugnazioni - Cassazione - Sospensione dell'esecuzione della condanna civile - Richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile - Decisione - Procedura "de plano".
La richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'articolo 612 cod. proc. pen. è decisa dalla Corte di cassazione con procedura "de plano", cioè senza adozione di contraddittorio preventivo.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 15 dicembre 2016 n. 53153