Penale

La stima dei beni oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Confisca per equivalente - Valutazione dei beni - Principio della congruità al prezzo o al profitto del reato.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in ossequio al principio di adeguatezza, gradualità e proporzionalità comune a tutte le misure cautelari, il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito, costituendone la stima oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca, così da assicurare la congruità al prezzo o al profitto del reato dei beni da sottoporre al vincolo del sequestro e il giudice che compie tale verifica deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, con riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 18 ottobre 2018 n. 47501

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Confisca per equivalente - Valutazione dei beni - Tribunale del riesame - Poteri istruttori - Esclusione.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e di valutazione dei beni che ne sono oggetto, il giudice del riesame è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale e con il principio informatore del nuovo processo penale, basato essenzialmente sull'iniziativa delle parti, sicché decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal pubblico ministero e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 18 ottobre 2018 n. 47501

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto - Sequestro funzionale alla confisca per equivalente - Stima dei beni sequestrati - Valutazione del giudice della cautela - Necessità - Criteri - Valore nominale del bene - Esclusione - Valore reale del bene - Applicabilità.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 9 settembre 2015 n. 36464

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca per equivalente - Pluralità di indagati per lo stesso reato - Ripartizione “pro quota” dell'importo corrispondente all'ammontare totale del prezzo o del profitto del reato - Necessità.
In caso di concorso di persone nel medesimo reato, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a questi attribuibile, anche quando nei confronti degli altri correi non può essere disposto alcun provvedimento ablatorio, attesa la natura sanzionatoria della misura in parola.
•Corte di cassazione, sezioneV penale, sentenza 14 maggio 2015 n. 20101

Misure cautelari - Misure cautelari (in genere) - Valore dei beni - Entità del profitto - Prezzo del reato - Corretta equivalenza - Accertamento - Giudice della cautela - Misure reali - Criteri di valutazione.
L'obbligo di accertare la corretta equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto o del prezzo del reato, anche attraverso un'attività di carattere “istruttorio” in senso improprio, spetta sicuramente al giudice della cautela e ancor prima al pubblico ministero richiedente, sicché in sede di appello o di riesame il Tribunale deve pur sempre verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, se il valore dei beni assoggettati alla misura reale coincida con l'ammontare del profitto o del prezzo da confiscare, verifica che non implica il ricorso a poteri istruttori, ma che può essere svolta, ad esempio, controllando che siano stati utilizzati i corretti criteri di valutazione.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 8 aprile 2014 n. 15807

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