La successione delle leggi penali nel tempo
Successione di leggi penali - Tempus commissi delicti - Criterio della condotta e criterio dell'evento - Applicazione della legge penale vigente al momento della condotta.
In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Fattispecie relativa a omicidio stradale, in cui l'evento della morte era intervenuto nella vigenza della nuova disciplina più sfavorevole di cui all'art. 589-bis del codice penale, mentre la condotta ascritta all'imputato si collocava in epoca precedente, vigente il regime più favorevole di cui all'art. 589, comma 2, c.p.).
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 24 settembre 2018 n. 40986
Fonti del diritto - In genere - Legge più favorevole al reo - Criteri di individuazione - Comparazione in concreto - Necessità - Fattispecie in tema di prescrizione.
In ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte posteriori al “tempus commissi delicti”, l'individuazione del regime complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve essere operata in concreto fra tutte le leggi succedutesi, senza che la verifica possa essere limitata a quella vigente al momento del fatto e a quella vigente alla data della decisione. (Fattispecie di violenza sessuale commessa sotto il regime prescrizionale anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e a quelle di cui alla legge 1° ottobre 2012 n. 172, nella quale la S.C. ha annullato, senza rinvio, la decisione della Corte territoriale che aveva omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato per effetto della riduzione dei termini operata dalla novella del 2005, limitando il confronto fra la disciplina vigente all'epoca del commesso reato e l'ultima, vigente alla data della sentenza).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 24 gennaio 2017 n. 3385
Successione di leggi nel tempo - Reato permanente - Reati edilizi - Reato ex art. 181, comma primo-bis, D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura permanente - Conseguenze - Individuazione della legge applicabile.
Il reato di costruzione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previsto dall'art. 181, comma 1-bis del D.Lgs. n. 42 del 2004, ha natura permanente come gli analoghi reati edilizi, protraendosi la condotta illecita per tutta la durata dei lavori, e si consuma con la definitiva ultimazione dei lavori ovvero con l'interruzione della condotta per qualsiasi motivo (nella specie, l'intervento del sequestro); ne consegue che, nell'ipotesi di condotta protrattasi unitariamente sotto l'imperio di due diverse leggi, l'ultima delle quali abbia aggravato il regime sanzionatorio del fatto, elevandolo da contravvenzione a delitto, va applicata solo la disposizione vigente alla data della cessazione della permanenza e, per l'effetto, il più lungo termine di prescrizione.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 ottobre 2015 n. 43597
Successione di leggi nel tempo - Individuazione della disciplina applicabile - Reato a forma libera - Tempus commissi delicti - Coincide con il verificarsi dell'evento.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., il tempus commissi delicti va collocato al momento della consumazione del reato e, nei casi di reato a forma libera, tale momento coincide con il verificarsi dell'evento tipico.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 maggio 2015 n. 22379
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi - Concorso di persone nel reato - Contributo del concorrente esauritosi prima della entrata in vigore di una nuova norma incriminatrice o sanzionatoria - Disciplina applicabile - Disciplina vigente al momento di perfezionamento del reato - Fattispecie.
In tema di successione di leggi penali nel tempo, il concorrente che abbia realizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente sanzionatoria è soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più sfavorevole, quando il reato è pervenuto a consumazione dopo l'entrata in vigore di quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione ai reati di importazione e conseguente detenzione di armi da guerra, nei confronti di imputato che aveva intrapreso trattative con il venditore prima della introduzione della aggravante, e la condotta illecita si era però perfezionata dopo il suo arresto e dopo l'entrata in vigore della nuova norma per effetto dell'apporto di altri concorrenti).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 maggio 2014 n. 19008