In tal senso, il comma 1 dell'articolo 14 prevede che l'IA debba avere un uso finalistico, quanto a dire essere rivolta al raggiungimento di uno specifico obiettivo ossia: 1) incrementare l'efficienza della propria attività; 2) ridurre i tempi di definizione dei procedimenti; 3) aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese
La legge n. 132 del 2025 ha il merito di introdurre, per la prima volta, un arsenale generale di regole per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) nella pubblica amministrazione (Pa). L'architettura della "legge 132" ruota attorno a due tipologie di interventi: «deleghe» e «disposizioni».
Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione (Legge 132/2025, articolo 14)
L'articolo 14, rientra nella seconda categoria atteso che introduce norme senza prevedere specifiche deleghe all'Esecutivo.
Sono essenzialmente tre le regole di orientamento previste dall'articolo 14:
1) "perché...