La Corte ha correttamente sottolineato che l'errore dei giudici di merito è stato quello di valutare unicamente le esigenze della parte locatrice, che aveva avuto in comodato l'immobile in questione per la durata di un anno, senza attribuire rilevanza alla natura dell'attività esercitata nell'immobile ed omettendo di verificare se tale attività fosse destinata o meno ad esaurirsi in arco di tempo relativamente breve; sarà, ovviamente, compito del giudice del rinvio valutare la natura oggettiva dell'attività esercitata nell'immobile locato, applicando eventualmente, all'esito della verifica, il meccanismo di sostituzione della clausola pattizia invalida con la previsione di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 302/1978.
Per aversi una "locazione non abitativa transitoria" occorre necessariamente far riferimento all'attività svolta dal conduttore nell'immobile locato, che deve ricomprendersi tra quelle previste dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 27 della legge 392/1978 e che, nello specifico, debbono essere caratterizzate dalla loro transitorietà e occasionalità per cui non sussistono esigenze di stabilità del rapporto, mentre non assumono alcun rilievo le necessità di carattere occasionale che potrebbe...
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