Giustizia

Magistrati onorari, restano i fondi ma scompare l’indicazione stipendiale

Unagipa: si scherza con la vita delle persone, c’è chi si è già cancellato dalla Cassa di previdenza

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di Francesco Machina Grifeo

A qualche giorno dalla diffusione della notizia che in “Manovra” ci sarebbe stato uno stanziamento che garantiva circa 80mila euro lordi annui per gli “esclusivi” è di nuovo caos sulla retribuzione dei giudici onorari. Dal testo definitivo, inviato al Senato, è infatti sparita la definizione dello stipendio, indicata nelle bozze precedenti. Resta invece lo stanziamento in forma aggregata fino al 2033. Si parte con 179 milioni di euro nel 2024 e si va poi avanti con cifre decrescenti per i successivi 9 anni sino ad arrivare a 124 milioni.

Probabilmente l’inquadramento dei magistrati onorari sarà demandato a un Ddl governativo collegato alla Manovra e che sarà presentato entro il 15 novembre prossimo. In esso dovrà essere definita anche la parte ordinamentale della magistratura onoraria: indicizzazione, trasferimenti, regime sanzionatorio, ecc. Nella lista dei disegni di legge collegati indicata nella Nadef, in effetti, compare un Ddl recante “Disposizioni in materia di magistratura onoraria”.

Si sarebbe trattato dunque di un problema tecnico: norme di natura ordinamentale come queste, viene spiegato, richiedevano un veicolo normativo “adeguato”. Resta però la delusione tra i magistrati onorari. Le associazioni che li rappresentano sono pronte a chiedere il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea se alle promesse non seguiranno i fatti.

Per Maria Flora De Giovanni Presidente Unagipa: “Non si può giocare così con la vita delle persone”. “In seguito alle notizie date dal Ministero alle Agenzie ed alle maggiori testate – spiega - vedendo che per gli ‘esclusivi’ lo stanziamento delle somme era esplicitamente indicato, molti colleghi che lavoravano in via non esclusiva si sono cancellati dalla Cassa di previdenza comunicandolo ai rispettivi ordini di appartenenza, ed ora sono in situazioni difficili poiché questa scelta non appare più supportata dalla certezza di un compenso di 80mila euro lordi partire da gennaio 2024”. “Si gioca – conclude - con la vita di intere famiglie. Così non va bene. Senza una spiegazione attendibile”.

“La cosa gravissima - prosegue -, oltre questa notizia che per noi è stata una doccia fredda, è che siamo pagati ancora con acconti. Ed anche nello stipendiale di dicembre, non sono stati caricati i conguagli relativi ad un anno di stipendi ed al versamento della previdenza, sebbene previsti dalla legge Cartabia in vigore da gennaio 2022 e relativi a somme già stanziate (nella finanziaria per l’anno 2022)”. Ricordiamo che a seguito della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, l’Italia rimane un sorvegliato speciale. Gli onorari, dunque, tornano sul piede di guerra e valutano lo stato di agitazione permanente.

Disegno di legge di Bilancio - Tomo II

Titolo IX
Giustizia

ART. 67.
(Misure in materia di magistratura onoraria)

1. Per l’attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l’efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 179 milioni per l’anno 2024, euro 158 milioni per l’anno 2025, euro 157 milioni per l’anno 2026, euro 152 milioni per l’anno 2027, euro 151 milioni per l’anno 2028, euro 146 milioni per l’anno 2029, euro 145 milioni per l’anno 2030, euro 138 milioni per l’anno 2031, euro 136 milioni per l’anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall’anno 2033.
2. Nell’ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 1, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio tra coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.
3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e che sarà definito con le modifiche previste dal comma 2 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

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