Maltrattamenti e stalking: scende in campo l'aggravante speciale
Nel quadro del rafforzamento della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, l’articolo 9 della legge n. 69 del 2019 reca interventi sulle due principali fattispecie codicistiche poste a presidio dei soggetti deboli: il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e quello di atti persecutori.
La norma
Art. 9
Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».
2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».
4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Il commento (articolo 9)
L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-bis) prevedendo:
- l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni;
- una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà;
- l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del Cp): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi;
- l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.