Giustizia

Mancato pagamento del contributo unificato, la Cassazione chiede chiarimenti

Con una nota dell’8 gennaio, la Presidente Cassano chiede se la cancelleria debba rifiutare l’iscrizione o possa considerarla soltanto “sospesa”

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

La Presidente della Corte di cassazione, Margherita Cassano, chiede lumi al Ministero della Giustizia sul mancato o parziale pagamento del contributo unificato di 43 euro, previsto dalla legge di Bilancio 2025 come condizione di procedibilità del ricorso. Con una nota dell’8 gennaio, in risposta alla circolare del Dag del 31 dicembre 2024, si chiede in particolare se la cancelleria deve rifiutare l’iscrizione o può considerarla sospesa e in questo caso per quanto tempo.

Ricordiamo che la legge di bilancio ha introdotto, a decorrere dal 10 gennaio di quest’anno, delle modifiche nei processi civili. In particolare, la norma ha aggiunto all’art. 14 del Dpr 30 maggio 2002 (Testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: «Fermi i casi di esenzione previsti dalia legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.

L’importo previsto (dall’art. 13, comma 1, lett. a)) è pari a 43 euro. Ne consegue, spiega la circolare del Dag firmata dal direttore Giovanni Mimmo, che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile: a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato; b) nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.

Nei casi invece in cui sia prevista l’esenzione, prosegue la circolare, “nulla continuerà ad essere dovuto, mentre nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma”. Allo stesso modo, si legge nel testo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l’iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.

Ebbene, la Presidente Cassano ha chiesto se l’enunciato “la causa non può essere iscritta a ruolo ”, ove non venga corrisposto il contributo unificato anche nel minor importo, “stia a significare che il riscontro del mancato pagamento consenta di mantenere sospesa l’iscrizione stessa sino ad avvenuto pagamento oppure comporti il rifiuto, da parte della cancelleria, dell’iscrizione della causa (nel giudizio di legittimità: del ricorso)”. E nel primo caso (sospensione dell’iscrizione), se sia possibile configurare un termine entro il quale l’avvocato debba comunque provvedere a dare riscontro del pagamento del contributo unificato, tenuto conto, per un verso, che il deposito dell’atto si ha solo in caso di accettazione dell’atto/ricorso e, per altro verso, dei termini di legge per la produzione, in sede di legittimità, di atti e documenti.

Infine, ulteriori chiarimenti sono chiesti in merito a come debba procedere la cancelleria considerata l’assenza di “idonea applicazione informatica che consenta di intercettare direttamente, al momento dell’accettazione del ricorso, il deposito della distinta di avvenuto pagamento del contributo unificato anche là dove non prodotta dall’avvocato sotto corretta nomenclatura identificativa”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©