Civile

Mediazione e tempi compressi per tagliare la durata delle cause

Il provvedimento definisce i criteri per l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

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di Giovanni Negri

Con l’obiettivo di ridurre del 40% in 5 anni la durata dei giudizi verrà definitivamente approvata questa mattina dalla Camera, dopo il sì ieri sera alla questione di fiducia, il testo complessivo della legge delega sulla riforma del processo civile. Si tratta di uno degli snodi cruciali nel contesto degli impegni presi in sede di Pnrr, visto che anche a significativi miglioramenti dell’efficienza del nostro sistema giudiziario è ancorato il riconoscimento dei fondi previsti. Dopo il via libera finale è verosimile, che, analogamente a quanto sta avvenendo sul versante penale, saranno costituiti gruppi di lavoro per la redazione dei decreti delegati da completare al massimo entro un anno.

Per misurare quanto ambizioso sia il taglio dei tempi che il progetto si propone bastano alcuni numeri.

La durata media, sulla base dei dati forniti in occasione dell’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario in un quadro condizionato dagli effetti della pandemia anche sull’amministrazione della giustizia, di un processo davanti al Tribunale ordinario è di 348 giorni, durata che cresce vertiginosamente per quei giudizi, pochi, che approdano in appello, dove la durata media è di 627 giorni, mentre davanti al giudice di pace una causa dura in media 327 giorni. In Cassazione, la media della durata dei procedimenti civili, cioè il tempo trascorso tra l’iscrizione del ricorso in cancelleria e la loro definizione, è passata da 2 anni, 6 mesi e 6 giorni nel 2019 a 2 anni, 4 mesi e 13 giorni.

Per arrivare quasi al dimezzamento di questi numeri, sia pure nell’arco di un quinquennio, la riforma mette in campo una pluralità di interventi. Innanzitutto si agisce sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) per incentivarli, adottando un testo unico, aumentando gli incentivi fiscali, allargando l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti da parte dei giudici.

Quanto alle misure di natura procedurale, l’intervento è sul processo davanti al giudice unico per assicurarne maggiore semplicità, la concentrazione, l’effettività della tutela e la ragionevole durata, attraverso la modifica del contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta e la valorizzazione delle fasi anteriori alla prima udienza per definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti. Alla prima udienza si dovrebbe arrivare con una controversia già in una fase avanzata di determinazione , con un netto risparmio dei tempi.

Superata poi l’attuale disciplina del filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta. La riforma, inoltre, prevede l’introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto con il requisito della novità, di particolare importanza e suscettibile di un’applicazione su larga scala.

A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento definisce i criteri per l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

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