Civile

Meno arretrati e giudizi più veloci per centrare gli obiettivi del Pnrr

Non mancano le criticità e l’Associazione dei magistrati tributari ha già annunciato uno sciopero

di Ivan Cimmarusti, Giovanni Parente

La finalità è di quelle ambiziose: «Sostenere l’intero sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri». A metterlo nero su bianco sono stati i ministeri dell’Economia e della Giustizia, nella nota di commento all’approvazione definitiva della riforma della giustizia tributaria avvenuta martedì 9 agosto alla Camera. Un riassetto che agisce su un duplice livello: con modifiche dell’ordinamento (Dlgs 545/1992) e del processo (Dlgs 546/1992). E, soprattutto, un riassetto che potrà essere iscritto tra gli obiettivi centrati per garantire al nostro Paese l’accesso alle risorse del Pnrr. Obiettivi che puntano a migliorare la qualità delle sentenze tributarie e a ridurre i tempi del contenzioso alla Corte di cassazione.

In concreto la riforma, che ha subito modifiche nel primo passaggio al Senato rispetto al Ddl di iniziativa governativa, introduce un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami, mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale. Mentre per gli “onorari” è stata prevista una riserva di posti del 30% nei primi tre bandi di concorso per l’assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico.

Allo stesso tempo, viene anche prevista una riduzione progressiva dell’età anagrafica con un décalage che porterà l’asticella a 70 anni dal 1° gennaio 2027.

Certo, non mancano le criticità già sollevate dall’Associazione dei magistrati tributari (Amt), che hanno già annunciato uno sciopero (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 agosto). Una protesta che ha incassato ieri anche il sostegno dell’Anc (associazione nazionale commercialisti).

A sancire in qualche modo uno spartiacque rispetto al passato c’è anche un cambio di denominazione: si passa, infatti, dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali alle Corti di giustizia di primo e secondo grado. Un passaggio che, in qualche modo, contiene un riconoscimento e un upgrade per tutto il mondo della giustizia tributaria. Del resto, a parlare sono i numeri in gioco nella partita del contenzioso fiscale. Nel 2021 il valore complessivo tra controversie pervenute in primo e secondo grado e procedimenti iscritti in cancelleria centrale civile della Cassazione si attesta quasi a quota 21,7 miliardi. Mentre i soli pendenti presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali valevano circa 37,6 miliardi di euro a fine dello scorso anno.

Anche in considerazione di questa situazione, la riforma approvata dal Parlamento prova a lavorare su una sorta di canale più veloce per i gradi di merito e sulla riduzione per il passato ma anche per il futuro del contenzioso tributario in Cassazione. Così in primo grado, per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, le liti fino a 3mila euro di valore saranno affidate alla competenza del giudice monocratico. Anche in questo caso, è opportuno citare qualche cifra. Lo scorso anno, infatti, i contenziosi entrati in primo grado fino a 3mila euro sono stati il 49,6% del totale. Tuttavia, se si guarda al peso specifico sulla torta del valore complessivo in ingresso, la fetta è di appena dello 0,3 per cento. Tradotto in altri termini, con la modifica introdotta dalla riforma la trattazione collegiale dovrebbe essere riservata alle cause di maggior valore e, per loro natura, ritenute più complesse.

In un’ottica di rendere i giudici e le procedure più veloci va segnalata anche la messa a sistema delle regole sulla digitalizzazione dei processi. Per le liti instaurate con ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, infatti, si svolgeranno esclusivamente a distanza le udienze pubbliche, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, ma anche l’udienza di trattazione della istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di secondo grado. Comunque, ognuna delle parti potrà richiedere nel ricorso - nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni - la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte.

Per la fase di legittimità, invece, le misure sono sostanzialmente due: una definizione agevolata, allo scopo di tagliare una quota considerevole di cause arretrate; l’istituzione di una sezione “specializzata”, composta esclusivamente da magistrati ordinari esperti in materia fiscale. Per la prima, in caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio, si potranno cancellare le liti fino a 100mila euro pagando il 5%, mentre qualora l’Agenzia abbia perso in tutto o in parte in uno solo dei gradi di merito, la sanatoria sarà rivolta alle liti fino a 50mila euro ma con il pagamento del 20 per cento. Al riguardo, le stime potenziali parlano di un taglio ipotetico di 23mila liti. La seconda misura, ossia la sezione “specializzata”, sarà finalizzata a stabilizzare gli orientamenti di legittimità, riducendo i margini di incertezza derivanti da interpretazioni differenti, e ad agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti.

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