Giustizia

Milleproroghe, slitta ancora il regime transitorio per i Cassazionisti

Aiga: l'emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera è un grande vittoria

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La Commissione bilancio alla Camera ha approvato l'emendamento al decreto Milleproroghe che proroga il regime transitorio per l'iscrizione nell'Al bo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori. Per l'Associazione italiana giovani avvocati: "È una grande vittoria".

Lo sottolinea il Presidente di AIGA Francesco Perchinunno rilevando la propria "soddisfazione per un risultato reso possibile grazie a un accordo trasversale delle forze politiche che hanno accolto le richieste dell'associazione dei giovani avvocati. Auspichiamo ora un veloce passaggio in Aula".

L'aula della Camera inizierà la discussione generale sul Milleproroghe venerdì mattina. Il governo, invece, ha già annunciato che nel primo pomeriggio, intorno alle 14, porrà la questione di fiducia. Lunedì 21 febbraio si riprende con le dichiarazioni di voto e voto di fiducia. Nella giornata di lunedì dalle 16 alle 19 l'assemblea sarà sospesa per permettere ai deputati del Pd di partecipare alle la direzione nazionale. Martedì 22 il voto finale sul provvedimento

"AIGA ha sempre auspicato – prosegue Perchinunno - che il Legislatore disponesse definitivamente circa il criterio temporale da adottare per l'iscrizione all'Albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e che venga, pertanto, consentito l'accesso secondo la disciplina previgente a tutti coloro che si sono iscritti all'albo degli avvocati prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012".

Una proroga, quella approvata, conclude Perchinunno, "di assoluta importanza per la crescita professionale di numerosissimi giovani avvocati la cui legittima aspettativa di conseguire l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il regime previgente – che prevedeva il requisito dei ‘dodici anni di anzianità' – è stata, di fatto, spazzata via da un norma che entrando in vigore in maniera indiscriminata a far data dal 2 febbraio 2013, si è posta, di fatto, come norma retroattiva, andando a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all'Albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole".

Il testo dell'emendamento
4-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

Esame avvocato
La Commissione bilancio è poi intervenuta sull'articolo 49 della legge 247/2012, che detta la disciplina transitoria per l'esame di avvocato, sostituendo le parole: «nove anni» con «dieci anni». Il nuovo testo dunque recita: "Per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti".

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