No all’inesistenza delle cartelle con la sola contestazione della copia fotostatica
Il contribuente ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento
Il contribuente non può eccepire l’inesistenza delle cartelle esattoriali attraverso il disconoscimento della documentazione depositata in fotocopia dal concessionario. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 28162/25.
I fatti
Venendo ai fatti la commissione tributaria regionale, richiamati gli orientamenti di legittimità in merito alle necessarie precisione e inequivocità della negazione di...