Civile

Notifica via Pec: se la casella del legale è piena le Entrate devono rinnovare l'invio presso l'indirizzo del contribuente

Nel caso il Fisco aveva rinnovato l'invio dopo 2 anni rendendo così impossibile per il cittadino appellare tempestivamente le pretese

di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso in cui viene eseguita una notifica tramite Pec al legale del contribuente e la casella risulta piena, il notificante non può limitarsi a eccepire l'inadempimento del destinatario ma, deve rieffettuare l'invio presso il domicilio del cittadino. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 2193/23. Nel caso concreto le Entrate - dopo un primo tentativo di notifica - hanno proceduto al rinnovo della notifica via pec in data 5 maggio 2022, dopo che la precedente notifica, anch'essa via pec (ed effettuata in data 26 maggio 2020) era stata "rifiutata dal sistema" in quanto la casella del legale della contribuente risultava "piena", come risultava dal relativo messaggio. La contribuente, a seguito del richiamato rinnovo, si è costituita a mezzo di controricorso per eccepire la tardività dell'impugnativa e resistere nel merito (visto che tra la prima e la seconda notifica erano trascorsi due anni).
Si legge nella decisione che l'onere del notificante si articola diversamente, dovendo tenersi congruo conto della specifica elezione di domicilio fisica: pertanto, la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell'ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio (nell'odierna fattispecie, fisico), nell'eventualità di casella telematica piena (presso il domicilio digitale più sopra ricordato) per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto.
Calando i suesposti principi alla concreta fattispecie - a fronte della pacifica circostanza per cui la casella di posta elettronica certificata del legale della contribuente era piena, si ha l'elezione di domicilio fisico, come emerge dalla memoria di costituzione depositata in appello, e in particolare dalla procura in calce alla stessa, in cui si legge che la stessa era elettivamente domiciliata presso il proprio legale in Roma, via…La procedura, quindi, doveva essere effettuata presso il richiamato domicilio, in modo da non rendere impossibile al contribuente di impugnare gli atti notificati.

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