Notifiche: in assenza del destinatario il messo deve rilasciare avviso di deposito presso l'ufficio postale
In caso contrario la procedura si considera radicalmente nulla
In caso di notifica a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 890/1982, ha l'obbligo - dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego - di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale. E ancora. L'impiegato postale deve provvedere - eseguito il deposito - alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza di dieci giorni dal deposito. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 4580/23.
Da dove deriva la nullità
Ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla. Il caso è differente se l'agente postale riporti tali indicazioni (assenza del destinatario ecc) nell'avviso di ricevimento sottoscritto da lui stesso.
La querela di falso
Solo in quest'ultima circostanza l'avviso di ricevimento gode di forza certificatoria per le attività che risultano in esso compiute, fino a querela di falso, sicché il destinatario dell'avviso che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.