Nullità del decreto di espulsione non tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero
Immigrazione -Decreto di espulsione -Nullità - Obbligo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - Sussistenza.
E' affetto da nullità il decreto di espulsione per la mancata traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario di origine bengalese, e traslato solo nella lingua veicolare, non giustificata dall'Amministrazione, se non vagamente con argomentazione standardizzata, da una circostanziata impossibilità di reperimento di un traduttore in tale lingua, tra l'altro non rara per la presenza sul territorio di una comunità di bengalesi.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 5 gennaio 2021 n. 19
Stranieri -Decreto di espulsione - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - Sussiste -Traduzione nella lingua veicolare - Motivazione.
E' nullo il provvedimento espulsivo di un straniero tradotto in italiano e inglese ma manchevole della traduzione nell'unica lingua conosciuta dal suo destinatario, ossia il bengalese, benché si tratti di lingua da tempo diffusa e senza che l'Autorità amministrativa avesse motivato le ragioni che avrebbero impedito il reperimento di un interprete in quella lingua.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 febbraio 2018 n. 2865
Stranieri -Decreto di espulsione -Nullità - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - Sussistenza.
E' nullo il decreto di espulsione per omessa traduzione nella lingua del ricorrente o in lingua da lui conosciuta e traslato in una delle lingue cosiddette veicolari, nella specie l'inglese, che contenga la generica indicazione delle ragioni della mancata traduzione nella lingua dell'espulso individuate nella non reperibilità di un interprete di lingua albanese.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 luglio 2015 n. 14733
Stranieri - Espulsione amministrativa -Decreto di espulsione - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - Sussistenza - Deroga - Condizioni.
È nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi e il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 marzo 2012 n. 3676
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