Rassegne di Giurisprudenza

Operazioni societarie e vantaggio fiscale: vanno provate le valide ragioni economiche per evitare l'elusione

a cura della Redazione Diritto

Società - Operazioni societarie - Elusione fiscale - Art. 37 bis dpr n. 600/1973 - Vantaggio fiscale - Valide ragioni economiche - Onere della prova - A carico della società
L'operazione negoziale fiscalmente meno gravosa scelta dall'impresa non è sufficiente a realizzare una fattispecie elusiva, essendo necessario il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie. Ovvero, la condotta, oggetto di ripresa fiscale, che sia funzionale al solo ottenimento dei benefici fiscali, in quanto sia possibile ricondurre le singole operazioni a un disegno unitario teleologicamente destinato a un risparmio di spesa, e non già a valide ragioni economiche, la cui prova incombe sul contribuente, costituisce un indebito vantaggio e come tale sanzionabile. (Nel caso di specie la corte di cassazione ha rigettato il ricorso di una società autrice di operazioni societarie, che portavano alla deduzione di una minusvalenza consistente).
• Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza 16 gennaio 2023, n. 1166

Tributi - Redditi di impresa - Abuso del diritto - Nozione - Operazione fiscalmente vantaggiosa - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente; ne consegue che va esclusa l'abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda. (Fattispecie relativa ad una complessa serie di operazioni di ristrutturazione, sfociate nella fusione per incorporazione di due società, entrambe partecipate dalla capogruppo, dalle quali era risultato un ingente risparmio fiscale: la S.C., in applicazione del principio, ha cassato con rinvio la decisione della C.T.R. che, confermando la sentenza di primo grado, ne aveva escluso il carattere elusivo per ragioni diverse, limitandosi al rilievo che l'operazione complessiva non poteva ritenersi tale soltanto perché era stata prescelta una modalità fiscalmente più vantaggiosa rispetto a quella alternativa prospettata dall'Amministrazione, omettendo di esaminare in concreto il dato decisivo relativo al finanziamento concesso dalla capogruppo all'incorporante per acquistare il capitale dell'incorporata, alla cui restituzione la stessa capogruppo aveva, poi, rinunciato).
• Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 31772

Tributi erariali diretti - Redditi di capitale - Elusione fiscale - Opzione per l'operazione fiscalmente più vantaggiosa - Sussistenza di un concreto interesse economico - Anomalia rispetto alla normale gestione imprenditoriale - Assenza - Esclusione della condotta abusiva - Fattispecie in tema di "sale and lease back".
In materia tributaria, l'opzione del soggetto passivo per l'operazione negoziale fiscalmente meno gravosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, essendo necessario che il conseguimento di un "indebito" vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie, costituisca la causa concreta della fattispecie negoziale. Ne consegue che non ricade nell'art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 un contratto di "sale and lease back", caratterizzato dalla "clausola tandem", in virtù della quale la banca finanziatrice subentra alla società di leasing nel credito per i canoni residui, in quanto tale operazione, pur procurando al contribuente un risparmio d'imposta, collegato all'accelerata deducibilità della prima maxi-rata, consente di realizzare un concreto interesse, che rientra nella libertà d'iniziativa economica, sostituendo un pregresso debito bancario con un finanziamento a condizioni migliori, e non risulta, pertanto, irragionevole rispetto alle ordinarie logiche d'impresa.
• Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza 14 gennaio 2015, n. 405

Imposte dirette - Irpeg - Redditi di capitale - Elusione fiscale - Abuso del diritto - Art. 37 bis dpr 600/1973
I principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione, che informano l'ordinamento tributario, ostano al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso strumenti giuridici, l'utilizzo dei quali sia unicamente rivolto, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili, al risparmio d'imposta - anche laddove non ricorra alcuna violazione o contrasto ad alcuna specifica disposizione. Risulta quindi presente, nel nostro ordinamento, un principio generale antielusivo che integra le operazioni antielusive specificamente previste nell'art. 37 bis D.P.R. n. 600/1973.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 23 dicembre 2008 n. 30057