Con la sentenza depositata il 1° agosto, nelle cause C-758/24 (Alace) e C-759/24 (Canpelli), su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma, gli eurogiudici hanno stabilito che la procedura accelerata di frontiera applicata perché un Paese è classificato come sicuro deve garantire sempre il diritto al ricorso giurisdizionale e assicurare l'accesso effettivo alle fonti d'informazione, indispensabile per poter agire in giudizio
Massima
LA MASSIMA Immigrazione e stranieri - Protezione internazionale - Paese di origine sicuro - Designazione con atto legislativo - Presunzione - Diritto a contestare la presunzione - Impossibilità di designare un Paese sicuro - Parti del territorio - Aspetti relativi ai richiedenti - Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva - Accesso alle informazioni. (Direttiva 2013/32/Ue, articolo 37; Carta dei diritti fondamentali, articolo 47)
L'articolo 37 della direttiva 2013/32 osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I della direttiva. Uno Stato membro può designare paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri. Lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, sulle quali si fonda tale designazione, accesso che deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale.
Gli Stati Ue non possono designare come Paesi terzi sicuri quegli Stati che non garantiscono una protezione sufficiente all'intera popolazione. Non solo. Le autorità nazionali che, ai fini dell'applicazione delle regole sulla protezione internazionale, adottano un elenco con l'indicazione dei Paesi sicuri sono tenute a garantire all'interessato al quale viene respinta la domanda di protezione internazionale in ragione dell'indicato elenco, l'effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale...
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma