Con la sentenza depositata il 1° agosto, nelle cause C-758/24 (Alace) e C-759/24 (Canpelli), su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma, gli eurogiudici hanno stabilito che la procedura accelerata di frontiera applicata perché un Paese è classificato come sicuro deve garantire sempre il diritto al ricorso giurisdizionale e assicurare l'accesso effettivo alle fonti d'informazione, indispensabile per poter agire in giudizio

Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande sezione - Sentenza 1° agosto 2025 - Cause riunite C-758/24 e C-759/24 - Commento - Presidente Lenaerts; Relatore Jürimäe; Avvocato generale de la Tour; due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) nei procedimenti LC (C-758/24), CP (C-759/24) contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - Sezione procedure alla frontiera II 

Gli Stati Ue non possono designare come Paesi terzi sicuri quegli Stati che non garantiscono una protezione sufficiente all'intera popolazione. Non solo. Le autorità nazionali che, ai fini dell'applicazione delle regole sulla protezione internazionale, adottano un elenco con l'indicazione dei Paesi sicuri sono tenute a garantire all'interessato al quale viene respinta la domanda di protezione internazionale in ragione dell'indicato elenco, l'effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale...

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