Promozione dell’AI nella PA: al centro le competenze multidisciplinari
Le PA sono chiamate a favorire la creazione di un mercato dell’intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi per facilitare la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità
Nel disegno del Legislatore italiano l’intelligenza artificiale ha un ruolo di protagonista anche nell’efficientamento della Pubblica amministrazione.
Va in questa direzione la legge sull’intelligenza artificiale (legge 132/2025) che rappresenta la prima disciplina organica nazionale sul tema dell’artificial intelligence, affiancandosi al Regolamento europeo 2024/1689 (cd. AI Act).
Principi generali: promozione dell’AI nella PA
In particolare, è l’articolo 5 della legge citata che fissa una serie di principi generali che esplicano finalità ed obiettivi dell’utilizzo dell’AI nell’ambito delle attività della PA.
Infatti, si legge che lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovono lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di PMI, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea.
Le PA sono chiamate anche a favorire la creazione di un mercato dell’intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi, a facilitare la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell’innovazione.
C’è anche un diretto riferimento al mondo della ricerca: l’articolo 5, ultimo comma della L. 132/2025 prevede che le PA siano chiamate a favorire la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.
Competenze multidisciplinari al centro
Non solo. Le PA devono indirizzare le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del TUPI), in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l’elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull’AI generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.
Analizzando questi criteri appare subito chiaro come da un lato al Legislatore stia a cuore la valorizzazione a 360 gradi degli strumenti di intelligenza artificiale nelle dinamiche delle Pubbliche amministrazioni, ma dall’altro lato ci sia piena consapevolezza che tali tecnologie devono essere “governate” nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità, della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice privacy, in primis) e della normativa sulla sicurezza informatica.
Come è chiaro che lo sviluppo e l’applicazione degli strumenti di AI richieda “fisiologicamente” delle competenze multidisciplinari e trasversali tra i professionisti che sono sempre più chiamati ad avere una mentalità aperta e flessibile, in grado di confrontarsi e dialogare tra loro. Giuristi, consulenti privacy, DPO, consulenti informatici, esperti di cybersicurezza e professionisti tecnici dell’AI devono saper necessariamente adottare un “linguaggio comune” che consenta loro di capirsi e dialogare efficacemente, consentendo anche nelle PA una gestione compliance nell’ambito delle varie discipline.
Efficientamento e responsabilizzazione degli utilizzatori
La legge 132/2025 in commento prosegue con l’articolo 14, rubricato “Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione” con la fissazione di principi e regole in questo ambito.
Nello specifico, le PA devono utilizzare l’AI allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo (nell’ambito naturalmente delle norme in materia di trasparenza della PA).
Il Legislatore della legge sull’AI ci tiene a specificare un importante principio in ottica di responsabilizzazione degli operatori della PA: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
Infine, riagganciandosi al discorso sulla multidisciplinarietà della materia, le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
AI e PA: tra principi, regole e soft law
Per completezza occorre sottolineare come il tema dell’intelligenza artificiale nell’ambito della PA sia negli ultimi tempi un tema “protagonista” anche con riferimento al cd. “soft law”.
Sappiamo come l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che garantisce la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana coordinando tutte le Amministrazioni del Paese, abbia un ruolo centrale per la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica e promuovendo le competenze digitali e la loro diffusione, collaborando con istituzioni, organismi internazionali, nazionali e locali. AgID ha naturalmente anche un ruolo chiave per l’ambito dell’AI.
In particolare, l’ambito dell’intelligenza artificiale viene affrontato anche all’interno dell’edizione 2024-2026 del Piano Triennale di AgID, che nel capitolo 5 fornisce indicazioni operative per l’adozione dell’IA nella Pubblica Amministrazione, mettendo a disposizione esempi, best practice e un pratico decalogo che contiene indicazioni pratiche per l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella PA.
Inoltre, dal 18 febbraio al 20 marzo 2025 si è svolta la consultazione pubblica delle “Linee Guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione”, adottate con la Determinazione n.17/2025, il cui iter di adozione è ancora in corso. Nello specifico, le Linee Guida di AgID per l’adozione, l’acquisto e lo sviluppo di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione sono emanate seguendo l’iter previsto all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Quelle già andate in consultazione riguardano, le modalità di adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento agli aspetti di conformità normativa e di impatto organizzativo.
Nel frattempo l’AgID ha diffuso un breve decalogo molto immediato ed operativo, con l’aiuto di un’infografica, intitolato “Indicazioni pratiche per l’uso dell’IA nella PA”, dove sinteticamente vengono ripercorsi i temi analizzati nei paragrafi precedenti. Vale la pena di sottolineare il focus dedicato alla “privacy e sicurezza” dove si enfatizza la regola per cui le PA debbano adottare elevati standard di sicurezza e protezione della privacy per garantire che i dati dei cittadini siano gestiti in modo sicuro e responsabil, nonché il ruolo centrale dedicato alla formazione e sviluppo delle competenze sottolineando come le PA siano chiamate ad investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze necessarie per gestire e applicare l’intelligenza artificiale in modo efficace nell’ambito dei servizi pubblici.
Inoltre, sulla tematica dell’AI sono state emanate altre indicazioni “di settore”: per esempio, in rapporto alla sanità, il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso, nel settembre 2023, un interessante “Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale”. Mentre, in ambito scolastico, sempre a titolo esemplificativo, ricordo che il Ministero dell’istruzione e del merito è recentemente intervenuto con le “Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle Istituzioni scolastiche”.
Codice dei contratti pubblici e soluzioni di AI
Tuttavia, non solo soft law.
Ancor prima dell’approvazione della legge 132/2025, infatti, nei mesi precedenti il Legislatore italiano aveva già iniziato ad introdurre nel corpus normativo delle proprie fonti del diritto l’ambito dell’intelligenza artificiale. A questo proposito, occorre ricordare come il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) dedichi l’articolo 30 proprio all’introduzione di meccanismi di AI nell’ambito della gestione dei contratti pubblici.
La spinta all’integrale digitalizzazione del sistema contrattuale prevista dal Codice dei contratti pubblici include, infatti, anche la possibilità per le Pa di utilizzare sistemi automatizzati, strumenti e soluzioni tecnologiche che sfruttano logiche di intelligenza artificiale, al fine di migliorare la propria efficienza.
Ora le Pa possono utilizzare sistemi automatizzati, strumenti e soluzioni tecnologiche che sfruttano anche logiche di intelligenza artificiale nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
In particolare, le stazioni appaltanti enti concedenti, al fine di migliorare la loro efficienza, possono scegliere di automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
Il richiamo alle “specifiche disposizioni in materia” rinvia non solo agli ambiti di normativa prima specificati (vale adire, GDPR, Codice dell’amministrazione digitale e tutte le norme in materia di cybersicurezza) ma anche le specifiche norme che disciplinano l’uso dell’intelligenza artificiale contenute nell’AI Act e ora anche nella legge 132/2025. Ed ecco che l’aspetto della multidisciplinarità torna.