La Corte di Appello di Messina (II Sezione civile, Presidente Vincenza Randazzo, Relatore Giuseppe Minutoli), con sentenza numero 599 pubblicata il 20 luglio 2025 restituisce una analisi approfondita sulla complessa materia del condominio, con particolare riguardo al concetto di «condominio parziale» applicato a una particolare tipologia edilizia denominata «casa a ringhiera»

Corte di appello di Messina - Sezione II civile - Sentenza 20 luglio 2025 n. 599 - Presidente Randazzo; Relatore Minutoli 

LA MASSIMA

Condominio - Condominio negli edifici - Case a ringhiera - Ballatoio - Destinato ad un gruppo di condòmini - Manutenzione - Grava sui soli condòmini che se ne servono - Configura condominio parziale - Non è soggetto autonomo distinto dal condominio generale. (Cc, articolo 1123, comma 3)

In tema di condominio negli edifici, nelle cosiddette «case a ringhiera» il ballatoio che, per caratteristiche strutturali e funzionali, è destinato all'accesso esclusivo di un numero limitato di alloggi (nella specie, tre) configura una parte comune in regime di «condominio parziale» ex articolo 1123, comma 3, del Cc. Tale qualificazione non comporta la nascita di un soggetto autonomo distinto dal condominio generale, né incide sulla legittimazione passiva di quest'ultimo (e dell'amministratore) nelle azioni aventi a oggetto l'obbligo manutentivo o risarcitorio dei danni derivanti dalla cosa comune.

La Corte di Appello di Messina (II Sezione civile, Presidente Vincenza Randazzo, Relatore Giuseppe Minutoli), con sentenza numero 599 pubblicata il 20 luglio 2025 restituisce una analisi approfondita sulla complessa materia del condominio, con particolare riguardo al concetto di «condominio parziale» applicato a una particolare tipologia edilizia denominata «casa a ringhiera».

Premessa: le «case di ringhiera» nei centri meridionali

Sebbene largamente diffuse nelle aree settentrionali, le cosiddette «case di ringhiera» sono presenti anche nel Sud Italia...

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