ESECUZIONE CIVILE
Espropriazione forzata - Terzo proprietario - Dichiarazione positiva frutto di errore - Immediata rettifica - Necessità - Sua legittimazione all'opposizione agli atti esecutivi - Sussiste. (Cpc, articoli 533, 547 e 549)
IL PRINCIPIO
In ipotesi di dichiarazione positiva ex articolo 547 del cpc, il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi.
È indubbia in dottrina e in giurisprudenza la revocabilità della dichiarazione erronea, ma non altrettanto può dirsi in relazione ai modi e ai tempi per esercitare tale revoca. Invero, secondo parte della dottrina, poiché la dichiarazione ha natura di atto esecutivo, essa dovrebbe essere autonomamente impugnata dal terzo con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni da che è stata resa, pena l'inoppugnabilità e la definitiva stabilità degli effetti. Secondo altro orientamento (al quale aderì Cassazione n. 3958/2007), la dichiarazione del terzo può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione ex articolo 553 del cpc che la recepisca, dovendo peraltro escludersi l'ammissibilità di un'istanza di revoca di tale ordinanza, in quanto autoesecutiva. Secondo altro orientamento ancora (condiviso da Cassazione, sentenza n. 13143/2017), il terzo - resosi conto dell'errore - avrebbe l'onere di revocare la propria dichiarazione positiva immediatamente e, comunque, prima che il giudice si riservi di decidere sulle istanze del creditore seguite a quella dichiarazione, proponendo eventualmente opposizione ex articolo 617 del cpc avverso l'ordinanza di assegnazione, frattanto emessa nonostante l'intervenuta revoca. In assenza, il terzo non avrebbe facoltà di proporre tout court l'opposizione formale. Dando continuità a quanto precisato da Cassazione, sentenza n. 5489/2019, la Corte ha ritenuto preferibile l'ultima delle tre impostazioni, sopra indicate. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Conseguenze. (Cc, articoli 1223, 1226, 2043, 2051 e 2056)
IL PRINCIPIO
In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.
La Corte ha condiviso il principio di diritto secondo cui, in base ai principi generali che regolano la responsabilità risarcitoria, i costi per le spese mediche sostenuti e da sostenersi per i trattamenti delle patologie causate da un illecito debbano essere integralmente risarciti, pur se effettuati presso strutture private, anche estere, purché si tratti di trattamenti necessari o, quanto meno, utili, e purché la scelta di rivolgersi a strutture private anziché a strutture pubbliche o convenzionate, con i relativi maggiori costi, sia ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto, e non si traduca, pertanto, in mero arbitrio. Quei costi potrebbero, quindi, essere risarciti nel caso in cui le strutture private garantiscano una maggiore affidabilità o una maggiore concreta efficacia dei trattamenti, ovvero questi, pur necessari o utili, non siano disponibili presso strutture pubbliche o convenzionate, ovvero ancora l'accesso a tali trattamenti, presso le strutture pubbliche o convenzionate, presenti oggettive difficoltà materiali, logistiche o connesse ai tempi di attesa, tali da giustificare l'opzione di scelta in favore della struttura privata e non renderla sostanzialmente superflua e, pertanto, tale da aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore. (M.Pis.)
ASSICURAZIONE
Obbligatoria della responsabilità civile - Somma offerta dalla compagnia assicuratrice - Non accettata - Esonero del danneggiato alla prova in sede giudiziale - Esclusione. (Dlgs 209/05, articolo 148)
Nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, così come il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'articolo 148 del Dlgs n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore. (M.Pis.)
Polizza sulla vita - Tipi di polizza guaranteed unit linked - Finalità assicurative - Presupposti. (Dlgs 170/04, articoli 1 e 4; Cc, articolo 1851)
In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cosiddette pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza cosiddetta "pura". (M.Pis.)
AVVOCATO
Compenso - Per le prestazioni giudiziali civili - Rito di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/2011 - Composizione collegiale del tribunale - Conseguenze. (Dlgs 150/2011, articolo 14; Cpc, articolo 276)
Le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/2011 sono non solo decise ma anche trattate dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'articolo 276 del cpc con conseguente nullità della sentenza o dell'ordinanza. (M.Pis.)
Previdenza - Cancellazione dalla Cassa forense per incompatibilità - Rimborso dei contributi soggettivi - Ammissibilità. (Legge 576/1980, articolo 11; Cc, articolo 2033)
In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi. (M.Pis.)
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Collocamento strumenti finanziari - Da effettuarsi presso la sede o una dipendenza dell'intermediario - Necessità. (Dlgs 58/98, articolo 30; Regolamento Consob, articoli 28 e 29)
Non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l'unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento. (M.Pis.)
Intermediazione finanziaria - Risoluzione dell'ordine di acquisto - Effetti retroattivi. (Cc, articoli 1458, 2935, 2941 e 2943)
In tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'articolo 1458 del codice civile, laddove la disciplina dettata dall'articolo 2033 del codice civile trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Espropriazione forzata - Terzo proprietario - Credito già azionato dal debitore - Rimedi. (Cpc, articoli 474, 479, 480, 492, 511, 543, 546, 547 e 615)
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può o proporre opposizione ex articolo 615 del cpc avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venire meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'articolo 547 del cpc, nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del creditor creditoris il quale, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, può sostituirsi allo stesso o in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all'articolo 111 del cpc, oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'articolo 511 del cpc. In particolare, il debitor debitoris non può contestare l'azione del suo creditore sostenendo che sarebbe sorto un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva. (M.Pis.)
Opposizione - Agli atti esecutivi - Nullità della notifica degli atti - Necessità per l'opponente di indicare il momento di conoscenza degli atti - Sussiste. (Cpc, articoli 156, 480 e 617)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, se deduce la nullità o l'inesistenza della notifica (del titolo, del precetto o del pignoramento), ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data di notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo che assume viziato. La mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa. (M.Pis.)
Titolo esecutivo - Di formazione giudiziale - Non passato in giudicato - Valutazione della portata precettiva da parte del giudice dell'esecuzione - Necessità. (Cpc, articoli 329, 474, 480 e 615; Cc, articolo 2909)
L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del cpc). Se il titolo non è passato in giudicato, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali; mentre, se il titolo è già passato in giudicato, si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile coi criteri ermeneutici propri delle norme e in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza poter mai superare il tenore letterale del comando. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Espropriazioni per pubblica utilità - Esecuzione del decreto - Immissione nel possesso del beneficiario - Termine. (Dpr 327/2001, articoli 23, 49 e 50)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base alla disciplina introdotta dal Dlgs n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio - con la immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale - assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso (articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, Dlgs citato), con la conseguenza che, in mancanza, detto decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l'effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni, cui dovrà seguire un nuovo decreto di esproprio). (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Castelletto di sconto o fido - Funzione - Differenze con il contratto di apertura di credito. (Legge fallimentare, articoli 44 e 67; Cc, articoli 1852 e 1858)
In tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza. (M.Pis.)
Crediti - Di regresso - Assimilabilità ai crediti sottoposti a condizione - Esclusione. (Legge fallimentare, articoli 55, 61, 62, 96 e 98)
Il credito di regresso non può essere assimilato ai crediti sottoposti a condizione (disciplinati dall'articolo 55 della legge fallimentare) in quanto, mentre questi ultimi, a fronte di un fatto costitutivo già verificatosi, sono crediti giuridicamente esistenti, al contrario, prima dell'escussione da parte del creditore, il credito da regresso vantato dal garante nei confronti del debitore principale non può ritenersi, in mancanza del corrispondente fatto costitutivo (e cioè l'integrale pagamento del creditore), come giuridicamente esistente. (M.Pis.)
Effetti del fallimento - Pagamenti effettuati dal fallito dopo la dichiarazione - Inefficacia - Restituzione delle somme nei confronti dell'accipiens - Necessità. (Legge fallimentare, articoli 42 e 44; Cc, articolo 2033)
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'articolo 44 della legge fallimentare, e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (M.Pis.)
Effetti del fallimento - Pagamento da parte della banca degli assegni emessi dal fallito dopo il fallimento - Inefficacia del pagamento - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 42 e 44; Cc, articolo 2033)
La banca, la quale paghi a terzi assegni emessi dal fallito sul conto corrente da lui aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento, e dichiarati inefficaci ai sensi dell'articolo 44 della legge fallimentare, è legittimata a esperire, nei confronti di detti terzi, l'azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - In via incidentale - Effetti. (Cc, articoli 1321, 1322, 1362 e 1367; Cpc, articoli 324, 346, 371 e 394)
La proposizione di un ricorso per cassazione in via incidentale impedisce la formazione del giudicato sul capo autonomo di sentenza in tal modo impugnato, anche qualora la Corte di cassazione non si pronunci su detta impugnazione, ritenendola assorbita dall'accoglimento del ricorso spiegato in via principale su altro capo di sentenza, sicché la relativa questione è rimessa alla delibazione del giudice del rinvio, ove innanzi allo stesso riproposta. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Valutazione delle prove - Censura - Limiti. (Dlgs n. 163/2006, articolo 141; Legge 109/1994, articolo 28; Dpr n. 554/1999, articoli 208 e 209; Rd n. 350/1895, articoli 109 e 117; Cc, articoli 1388 e 1665)
Qualora il giudice di merito venga ad affermare - direttamente o indirettamente - la sussistenza di adeguata prova di un fatto, tale valutazione non può essere censurata in sede di legittimità per violazione delle regole sulla distribuzione degli oneri probatori, bensì, nei limiti in cui ciò risulti ammissibile in sede di legittimità, per violazione delle regole concernenti la valutazione delle prove. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento - Disciplinare - Immediatezza della contestazione - Complessità dell'accertamento - Conseguenze. (Cc, articoli 1218, 2697 e 2907; Legge 300/1970, articolo 7)
In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale. (M.Pis.)
Licenziamento - Disciplinare - Immutabilità delle contestazioni - Violazione. (Legge 300/1970, articolo 7; Cc, articolo 2969; Cpc, articoli 112 e 116)
In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato. (M.Pis.)
OPERE PUBBLICHE
Appalto - Collaudo - Ritardo sine die della Pa appaltante nelle determinazioni - Azione dell'appaltatore senza necessità della messa in mora - Sussiste. (Cc, articoli 1374, 1375, 2935 e 2944; Legge 741/1981, articolo 5)
In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare "sine die" le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli articoli 1374 e 1375 del codice civile; pertanto, se sia fissato espressamente nell'atto un termine per il compimento delle indicate operazioni, e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente. Ne consegue che, da tale momento, non solo l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine, ma inizia anche a decorrere il termine di prescrizione. (M.Pis.)
Appalto - Esecuzione lavori - Certificato di regolare esecuzione dei lavori - Prova da parte dell'appaltatore del regolare adempimento contrattuale - Necessità. (Legge 741/1981, articolo 5; Cc, articolo 1988)
Mentre da un lato la previsione di cui all'articolo 5, della legge n. 741/1981 consente all'appaltatore di agire per il pagamento del corrispettivo pur in assenza del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ma non lo esonera dal fornire prova del corretto adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto di appalto, dall'altro lato, è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile. (M.Pis.)
Appalto - Obblighi del committente condizionati al collaudo - Pretesa delle parti derivanti dal contratto - Necessità. (Cc, articoli 1362, 1372 e 1672)
Anche se gli obblighi del committente pubblico nei confronti dell'appaltatore risultano condizionati al collaudo dell'opera, ciò non vale ad escludere che sia la pretesa di pagamento del corrispettivo dell'appalto sia la - contrapposta - pretesa di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore trovino comunque titolo comune nel contratto, non potendosi attribuire al collaudo alcun effetto novativo delle obbligazioni gravanti sulle parti e trovando, conseguentemente, applicazione il meccanismo della cosiddetta compensazione impropria. (M.Pis.)
PUBBLICO IMPIEGO
Rapporto di pubblico impiego privatizzato - Rapporti personali extralavorativi tra un dipendente e un superiore - Rilevanza - Esclusione - Limiti. (Cpc, articolo 51; Cc, articoli 1175 e 1375; Dlgs 165/2001, articolo 40)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente e un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la Pa è tenuta ad assicurare l'imparzialità di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità che comunque ne connota l'operato ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e che si traduce in corrispondenti obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all'articolo 51 del cpc, ivi compresa quella atipica che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danni - Da circolazione stradale - Azione ex articolo 149 del Dlgs n. 209/2005 - Cessionario del credito - Esperibilità all'azione - Legittimazione. (Dlgs 209/2005, articolo 149; Cc, articolo 1263)
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato a esercitare l'azione prevista dall'articolo 149 del Dlgs 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato. (M.Pis.)
Danno - Cagionato da cose in custodia ex articolo 2051 del Cc - Caso fortuito - Fatto colposo della vittima - Imprevedibilità o eccezionalità - Esclusione. (Cc, articolo 2051)
Il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni: 1) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; 2) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; 3) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; a) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: b) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; c) valutare se il danneggiato ha rispettato il «generale dovere di ragionevole cautela»; d) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza «irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»; e) considerare irrilevante, ai fini del giudizio, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. (M.Pis.)
Danno - Concorso del fatto colposo del creditore - Risarcimento escluso per i danni evitabili - Sussiste. (Cc, articoli 1223 e 1227)
In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 1227, secondo comma, del codice civile - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Ammissibilità per i crediti eventuali o litigiosi - Sussiste. (Cc, articoli 1421, 2740 e 2901)
l rapporto tra azione di nullità (delle fideiussioni) e azione revocatoria si pone, non in termini di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 36 del cpc, ma in termini di pregiudizialità e, pertanto, l'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile può essere proposta anche al fine di tutelare crediti eventuali o litigiosi, perciò, l'esperimento dell'azione revocatoria non può ritenersi precluso e comunque impedito dalla domanda di accertamento della nullità proposta in via di domanda riconvenzionale o anche solo in via di eccezione riconvenzionale. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Deliberazione - Partecipazione alla delibera dei giudici innanzi ai quali sono state precisate le conclusioni - Necessità. (Legge 166/2002, articolo 27; Cc, articoli 1325, 1341, 1342 e 2082)
ll principio, secondo cui alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi innanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado d'appello, pertanto, il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, ma non certo il medesimo collegio che si è pronunciato sulla sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Società di capitali - Liquidazione della quota societaria - Termine - Decorrenza. (Cc, articoli 2272, 2274, 2289 e 2297)
La domanda di liquidazione della quota societaria implichi lo scioglimento non della società, ma del solo rapporto societario limitatamente al socio, il quale ha esercitato il recesso nel momento in cui ha proposto in giudizio la relativa domanda, per cui si applica alla fattispecie l'articolo 2289 del codice civile da quel momento. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Eredità - Miglioramenti apportati al bene ereditario in possesso di un erede - Diritto al rimborso delle spese effettuate - Ammissibilità. (Cc, articoli 1102, 1105, 1108, 1110 e 1150)
Il coerede o il comproprietario che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, se non può invocare la disciplina dell'articolo 1150 del codice civile, che attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti, ha il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede. Al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico. (M.Pis.)
TRASCRIZIONE
Domanda giudiziale - Finalità - Efficacia della sentenza retroagita al momento della domanda - Sussiste. (Cc, articoli 2653 e 2909)
La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa, ma costituisce un onere che, in relazione alla norma dell'articolo 111 del cpc opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua particolare natura) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso. Costoro, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza, prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso; pertanto, solamente nel caso in cui l'acquirente a titolo particolare intervenga volontariamente, o venga chiamato a partecipare al giudizio già instaurato nei confronti del suo dante causa, egli, assumendo la qualità di parte, soggiace conseguentemente agli effetti della sentenza che sarà poi pronunciata, indipendentemente dalla mancata trascrizione della domanda giudiziale. (M.Pis.)
VENDITA
Vendita di cose mobili - Di interesse artistico e storico - Pagamento del prezzo - Requisito per il trasferimento del bene - Esclusione. (Dlgs 42/04, articoli 60 e seguenti)
In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l'amministrazione esercita il diritto di prelazione segna il passaggio allo Stato della proprietà del bene (articoli 32, terzo comma, della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e 65, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363 - applicabili "ratione temporis" e successivamente articoli 60 e seguenti del Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004), mentre il pagamento del prezzo in favore dell'avente diritto non integra condizione o requisito di detto trasferimento, salva restando, ove l'amministrazione medesima non provveda nei modi e nei termini all'uopo prescritti, la sua responsabilità quale debitrice inadempiente. (M.Pis.)


