ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato - Dichiarazione falsa o reticente - Annullabilità del contratto - Condizioni - Onere probatorio - Estremi - Fattispecie relativa ad una controversia insorta in conseguenza di un incendio divampato all'interno di un capannone industriale. (Cc, articoli 1427, 1892, 1893, 1910 e 2697)
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore, il quale, qualora il sinistro si verifichi prima che sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità invocando la violazione di un onere che la legge pone a carico dell'assicurato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza di un incendio divampato all'interno di un capannone industriale, a fronte del preciso impegno contrattuale, espressamente assunto dall'assicurato a norma degli articoli 1892, 1893 e 1910 del Cc, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, l'omessa dichiarazione resa riguardo alla sinistrosità pregressa, di un precedente danno da incendio, seppur in altro immobile comunque in uso al medesimo fosse tale da integrare gli estremi di una dichiarazione mendace rilevante ex articolo 1892 del Cc, ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa).
CONDOMINIO
Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Legittimazione attiva - Condomini assenti o dissenzienti - Presupposti legittimanti l'azione - Deduzione di uno specifico interesse, diverso da quello alla rimozione dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1137; Cpc, articolo 100)
In tema di condominio negli edifici, la legittimazione ad agire attribuita dall'articolo 1137 del Cc ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'articolo 100 del Cpc, come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Nel caso di specie, chiamato a regolare le sole spese di lite in virtù dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto, nella circostanza, la delibera impugnata era stata revocata da altra delibera legittimamente assunta dal Condominio convenuto, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha posto tali spese a carico di quest'ultimo, sussistendo, al momento della proposizione della domanda da parte del condomino attore, l'interesse ad agire rispetto all'azione di annullamento di una delibera affetta da evidenti nonché plurimi vizi formali).
Parti comuni - Danni a una porzione di proprietà esclusiva - Imputabilità a vizi edificatori dello stabile condominiale - Responsabilità del condominio ex articolo 2051 del Cc - Configurabilità - Fondamento. (Cc, articoli 1117, 1669 e 2051)
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'articolo 2051 del Cc dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno o più condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile ex articolo 1669 del Cc, non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex articolo 2051 del Cc (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui i condomini attori avevano agito, sia nei confronti della società costruttrice-venditrice che del Condominio, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti e derivanti, rispettivamente, ex articolo 1669 del Cc, dai vizi e difetti costruttivi dell'immobile compravenduto, e, ex articolo 2051 del Cc, dall'omessa manutenzione dello stesso, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha parzialmente accolto la prima e rigettato invece la seconda, non essendovi prova circa la riferibilità eziologica dei danni patiti alla "res" custodita, neppure a seguito della espletata consulenza tecnica).
LOCAZIONI
Immobili urbani - Adibizione a uso diverso da quello di abitazione - Diritto di prelazione e riscatto - Violazione del diritto di prelazione - Esercizio del diritto di riscatto - Pendenza del relativo giudizio - Canone di locazione - Obbligo di pagamento in favore del terzo acquirente - Sussistenza. (Cc, articolo 1602; Legge, n. 392/1978, articolo 38 e 39)
Il conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il quale, a seguito della violazione del diritto di prelazione di cui è titolare abbia esercitato il riscatto, è tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo acquirente (il quale è subentrato nella medesima posizione del locatore alienante, in conformità al principio generale enunciato dall'articolo 1602 del Cc) in pendenza del relativo giudizio, al cui esito favorevole soltanto consegue l'acquisto della proprietà dell'immobile locato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui la società ricorrente, la quale aveva dedotto la violazione del diritto di prelazione inerente all'immobile locato, aveva avanzato istanza di sospensione cautelare del diritto della resistente a percepire i canoni di locazione fino al termine del giudizio medesimo, adducendo, in particolare, il rischio di non vedersi restituite le somme eventualmente corrisposte, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha rigettato il ricorso, non sussistendo, nella circostanza, il pericolo paventato, in quanto, se da un lato la resistente medesima aveva ben documentato la propria solidità finanziaria, dall'altro, pur in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di riscatto, la stessa avrebbe avuto comunque diritto a ripetere l'ingente importo della somma indebitamente pagata alla venditrice del fondo).
Immobili urbani - Disdetta - Immobili adibiti ad uso abitativo - Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza - Comunicazione del locatore - Specificazione del motivo tra quelli tassativamente indicati dalla legge - Necessità - Finalità - Verifica della realizzabilità e serietà dell'intento del locatore e tutela sanzionatoria - Sufficienza - Prova della serietà dell'intento indicato a giustificazione del diniego di rinnovazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1597; Legge, n. 392/1978, articolo 3)
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore. Tuttavia, a meno di voler supporre che il giudizio, introdotto ai sensi della citata disposizione, si risolva in un processo alle intenzioni, deve escludersi che il locatore sia onerato di provare la serietà dell'intento indicato a motivo del diniego di rinnovazione del contratto di locazione abitativa, alla prima scadenza, apprestando, come detto, la legge dei meccanismi di controllo "ex post", sufficienti allo scopo, ed anche avuto riguardo alla gravità delle conseguenze sanzionatorie, in caso di abuso di disdetta (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi e rilevato che la comunicazione di diniego del rinnovo contrattuale, versata in atti, risultava idonea a precludere la prosecuzione del rapporto locativo, oltre la data di sua prima scadenza, non emergendo circostanze dalle quali inferire la non realizzabilità in concreto dell'intento propalato dal locatore a ragione della disdetta, il giudice adito ha accertato e dichiarato l'avvenuta cessazione del contratto di locazione immobiliare per diniego di rinnovo alla prima scadenza, condannando il conduttore convenuto al rilascio dell'immobile concesso in locazione vuoto e libero di persone e cose, e fissando, al contempo, anche la data per l'inizio dell'esecuzione per rilascio medesimo).
Immobili urbani - Oneri accessori - Pagamento degli oneri condominiali - Domanda relativa del locatore - Contestazione da parte del conduttore del credito o dell'ammontare dell'importo - Onere probatorio del locatore - Estremi - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cc, articolo 2697; Legge, n. 392/1978, articolo 9)
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista dall'articolo 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha riconosciuto il diritto del locatore opposto ad ottenere il rimborso di una minor somma rispetto a quella oggetto dell'ingiunzione di pagamento, avendo egli provato di aver corrisposto, in favore del Condominio, la predetta somma a titolo di oneri gravanti sul conduttore opponente).


