Penale

Reati fallimentari: bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing

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a cura della Redazione di Plus Plus24 Diritto

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Appropriazione da parte dell'utilizzatore del bene oggetto di locazione finanziaria - Configurabilità della distrazione sia in caso di leasing traslativo che in caso di leasing di godimento.
In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di “leasing” traslativo o di godimento.
Corte cassazione, sezione V, sentenza 9 novembre 2015 n. 44898

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta per distrazione - Sottrazione di beni oggetto di locazione finanziaria – Impedimento all'acquisizione alla massa fallimentare – Pregiudizio per la massa - Configurabilità del reato.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all'impresa in virtù di un contratto di leasing, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa integra il reato determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente.
•Corte cassazione, sezione V, ordinanza 12 marzo 2012 n. 9427

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Sottrazione o dissipazione di bene oggetto di locazione finanziaria – Pregiudizio per la massa fallimentare - Configurabilità del reato.
Integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale le condotte di sottrazione o dissipazione del bene oggetto di contratto di “leasing”, in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice.
•Corte cassazione, sezione V, sentenza 12 agosto 2008 n. 33380

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Sottrazione di beni oggetto di semplice possesso da parte dell'imprenditore – Beni oggetto di locazione finanziaria - Configurabilità del reato.
La condotta di sottrazione dei beni dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, propria del reato di bancarotta fraudolenta, è configurabile anche con riguardo a quelli che formino oggetto di semplice possesso da parte dell'imprenditore e oggetto di locazione finanziaria.
Corte cassazione, sezione V, sentenza 13 marzo 2001 n. 10333

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