Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Catanzaro ribadisce che "il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza".
La vicenda processuale
Nel febbraio del 2024, una coppia raggiungeva un accordo di separazione, con il quale il marito rinunciava all'assegno di mantenimento. Sulla base di tale provvedimento e dell'interpretazione di tale rinuncia come ammissione di non trovarsi in condizioni di bisogno, l'istanza di corresponsione dell'assegno sociale non trovava accoglimento.
Nel mese di settembre, dunque, il ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Catanzaro, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale. Diversamente...
Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma