Civile

Residenza, legittimo il blitz a sorpresa del comune

Per la Cassazione, ordinanza n. 8982 depositata oggi, il richiedente dovrà indicare i periodi di assenza in modo da consentire le verifiche nel tempo rimanente

di Francesco Machina Grifeo

Chi chiede la residenza in un comune in cui non è sempre presente deve sapere che, ai fini delle verifiche municipali, dovrà indicare i periodi di assenza in modo da consentire le verifiche nel tempo rimanente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 8982 depositata oggi, affermando che non vi è alcun diritto a concordare le verifiche.

La Prima sezione civile ha così respinto il ricorso di un avvocato – nel frattempo deceduto ma il procedimento in Cassazione non si ferma – che lamentava l'illegittimità del provvedimento con il quale il Responsabile dei Servizi Demografici del comune di Tagliacozzo, quale ufficiale dello Stato civile, aveva disposto la cancellazione del suo nominativo dai registri dell'anagrafe del comune.

La professionista ha lamentato che gli accessi effettuati dai Vigili Urbani erano stati eseguiti tutti tra le 10,00 e le 12,00 di giorni feriali e «lontano dai periodi notoriamente festivi», e, dunque, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività lavorativa e che per tale ragione non era presente nella residenza dichiarata. Inoltre, i giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che un soggetto può svolgere l'attività lavorativa in comuni diversi e assentarsi anche per periodi lunghi.

La Prima sezione civile afferma che la residenza di una persona, stando all'articolo 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. E la verifica dell'effettività della residenza "impone il ricorso a controlli che, se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni (che, come accennato, non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo in cui si è deciso di stabilire la propria residenza), dall'altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati con l'interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma".

Affinché, dunque, siano contemperate, da un lato, l'esigenza del Comune di poter svolgere i propri controlli nel modo più idoneo, e anche a prevenire ogni possibile abuso, e, dall'altro, quella del cittadino di poter attendere serenamente alle proprie occupazioni nei termini sopra illustrati, vi deve essere una leale collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall'onere del richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli "a sorpresa" in quelli residui.

Non è quindi plausibile la tesi secondo cui l'unica modalità con cui il Comune può esercitare il proprio potere di controllo del requisito della residenza sia quella del previo accordo con il richiedente in ordine al momento di esecuzione dell'accesso.

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