Professione e Mercato

Riforma forense, al via l’iter in Commissione giustizia della Camera

I relatori del provvedimento sono il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio e la deputata Marta Schifone (entrambi di FdI)

di Francesco Machina Grifeo

La Riforma dell’ordinamento forense (Ac 2629) ha iniziato ieri il suo iter in Commissione giustizia della Camera. Il testo era stato approvato dal Consiglio dei ministri, nel mese di settembre, la trattazione è stata abbinata ad altre proposte di legge (Riforma dell’ordinamento forense (esame C. 594 D’Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D’Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, )

I relatori del provvedimento sono il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio e la deputata Marta Schifone (entrambi di FdI). Per Maschio”la riforma affronta temi di grande rilievo per il sistema giustizia: dall’equo compenso alla formazione continua, dalla disciplina delle specializzazioni e delle società tra avvocati, fino alla riorganizzazione degli Ordini forensi e del Consiglio nazionale forense. Un’attenzione particolare è rivolta alla valorizzazione del ruolo dell’avvocato, quale garante del diritto di difesa e parte integrante del sistema della giurisdizione”.

Il contesto in cui matura la riforma è molto diverso rispetto a quello in cui 13 anni fa venne emanata la legge 247/2012. Vi è stato infatti, dopo un periodo di crescita, una calo generalizzato degli iscritti agli albi e degli studenti di giurisprudenza; la professione - come risulta dalla recente indagine del Censis per Cassa forense - risulta meno attrattiva che in passato, soprattutto per giovani e donne. Alla base della disaffezione anche i margini economici in costante diminuzione, da qui anche l’opzione di prevedere, nel contesto della libera pattuizione, un ulteriore parametro di congruità della parcella: il raggiungimento degli obiettivi; oltre alla possibilità di ampliare l’equo compenso, comunque affiancandola alla previsione di parametri ministeriali biennali, i in assenza di pattuizione o nei casi di liquidazione giudiziale.

Il Ddl si compone di tre articoli. L’articolo 1 affida al Governo una delega legislativa della durata di sei mesi per riscrivere in modo organico la disciplina della professione forense. Si passa quindi all’articolo 2, che contiene i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi. Si dovrà garantire la libertà e l’indipendenza del professionista, riconoscendone la centralità nella tutela dello Stato di diritto e nella corretta amministrazione della giustizia.

Vengono poi precisati i confini delle competenze esclusive degli avvocati, con un allargamento del perimetro rispetto alla legge vigente. Rientrano stabilmente tra le attività riservate, oltre alla tradizionale assistenza in giudizio: procedimenti davanti a tutti gli organi giurisdizionali, arbitrato rituale, negoziazione assistita, mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, consulenza e assistenza legale continuativa e remunerata, quando connesse alla giurisdizione.

Si prevede il rafforzamento del segreto professionale assicurando l’inviolabilità e l’indisponibilità di quest’ultimo; la natura personale dell’incarico anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale o di una rete; la facoltà di farsi sostituire, con delega anche verbale, da un altro avvocato o da un praticante abilitato nell’esercizio della propria attività.

Tornando al tema dei compensi, la libera pattuizione delle parti dovrà essere adeguata alla quantità e alla qualità della prestazione resa e potrà essere parametrata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Non opera invece nei casi regolati dalla normativa sull’equo compenso ex L. n. 49 del 2023

Prevista anche la solidarietà nel pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l’attività professionale e che risultino creditori da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante un qualsiasi accordo. E la possibilità di estendere, in quanto compatibile, la disciplina sul parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo ex art. 7 della L. n. 49 del 2023 anche ad altre fattispecie in cui l’ordine degli avvocati emetta parere di congruità sugli onorari richiesti dall’avvocato, non rientranti nell’applicazione della legge sull’equo compenso. E l’obbligo di versare all’avvocato il rimborso delle spese sostenute e anticipate nonché le spese forfettarie nella misura determinata dal Ministero con decreto.

Molte anche le indicazioni sull’esercizio in forma collettiva della professione articolando il fenomeno su tre livelli: associazioni professionali, reti professionali tra avvocati o con altri professionisti e società tra avvocati. Si stabilisce, tra l’altro, che la designazione del socio professionista, che deve eseguire personalmente il mandato conferito alla società tra avvocati, venga sempre effettuata dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.

Sono compatibili con la professione: lavori autonomi di natura scientifica, letteraria, artistica o culturale; le professioni di commercialista, esperto contabile, pubblicista, revisore e consulente del lavoro (se iscritto nei relativi albi); incarichi in società di persone limitati alla gestione di beni personali o familiari; ruoli gestionali o di vertice in società di capitali, enti e consorzi pubblici o privati; funzioni nelle procedure concorsuali o di crisi d’impresa; attività di docenza o ricerca in materie giuridiche; l’amministrazione di condomìni; nonché l’attività di agente o atleta sportivo registrato.

Per quanto concerne le proposte abbinate l’A.C. 594 D’Orso disciplina il rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza; l’A.C. 735 Gribaudo interviene sul regime di incompatibilità della professione di avvocato; l’A.C. 751 D’Orso contiene una delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, nonché modifiche in materia di tirocinio ed esame di Stato; l’A.C. 867 Calderone modifica il testo unico sulle spese di giustizia abrogando il requisito di iscrizione all’Alboi da almeno due anni per l’inserimento nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Infine, l’A.C. 2432 Pittalis propone un’estensiva riforma dell’ordinamento della professione forense, che si compone di 92 articoli suddivisi in 7 titoli.

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