Rito del lavoro: in appello ammessi nuovi documenti se ritenuti dal giudice indispensabili
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Indispensabilità ai fini della decisione della causa - Valutazione del giudice - Necessità - Sussiste.
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su istanza di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per indispensabilità delle nuove prove ad una loro influenza causale più incisiva rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto rilevanti, ovvero deve trattarsi di prove idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito necessario della controversia.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 settembre 2021, n.26257
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice - Necessità.
Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.
Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 20 marzo 2019, n.7883
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Ammissibilità - Criteri - Indispensabilità - Necessità - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di appello, ha ritenuto ammissibile la produzione dell'originale integrale della sentenza impugnata da parte del lavoratore appellato, dopo che lo stesso aveva prodotto solo una copia parziale e ciò al fine della verifica dell'ammissibilità dell'appello).
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 maggio 2018, n.11994
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere - Nuovi documenti - Produzione in appello - Legittimità - Condizioni - Nuovi fatti - Allegazione in appello - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è ammissibile la produzione di nuovi documenti, se muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, ma ciò non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo sulla base del possesso del requisito reddituale, allegato e provato dal pensionato soltanto in grado di appello).
Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 6 marzo 2012, n. 3506
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