Civile

Rito unico, per la Consulta legittimo il termine concesso all’attore contro la riconvenzionale

Non viola il diritto di difesa il termine breve imposto entro cui la parte può reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto e alle prove da questi indicate

Nell’ambito della disciplina processuale concernente il nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, il termine concesso all’attore per reagire alle eccezioni e alle domande del convenuto non è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa.

È quanto si legge nella sentenza n. 146 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 473-bis.17 del codice di procedura civile, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

La Corte ha precisato che, nell’ambito della materia processuale, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, che incontra il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Tale limite non è superato da una disciplina che – nella prospettiva di un processo improntato, in generale, a concentrazione e speditezza – prevede un termine che non può essere inferiore a dieci giorni per reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto; termine che, in ogni caso, comporta decadenza, solo ove il processo abbia a oggetto diritti disponibili.

Parimenti, non violato risulta il principio della parità delle armi, poiché da un lato a entrambe le parti sono attribuiti gli stessi strumenti di tutela nonché i medesimi poteri istruttori e, da un altro lato, il diverso termine assegnato all’attore e al convenuto per difendersi dalle eccezioni e dalle domande della controparte dipende dalla loro diversa posizione processuale. Infatti, «mentre … il convenuto è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, l’attore ... gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi», e questo tanto più nell’ambito di un rito che ha un perimetro contenutistico alquanto limitato.

Da ultimo, la Corte ha ritenuto non omogenei gli altri riti del processo civile messi a confronto con il nuovo rito speciale, dichiarando, di conseguenza, non fondata anche la questione di legittimità costituzionale concernente l’irragionevole disparità di trattamento.

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