Civile

Alla Consulta l’estensione del Codice Antimafia ai sequestri “ordinari”

La Cassazione, ordinanza n 27111/2025, ha rinviato l’articolo 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disposizioni di attuazione Cpp, come novellato dal Codice della crisi di impresa

di Francesco Machina Grifeo

Quando il sequestro penale incontra l’esecuzione forzata, la prevalenza dell’interesse pubblico rischia di compromettere la tutela dei creditori. La Cassazione, ordinanza interlocutoria n 27111 depositata oggi, ha così rinviato alla Corte costituzionale l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p., come novellato dal Codice della crisi di impresa. Il dubbio dei giudici di legittimità riguarda la parte della norma in cui si prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del Codice Antimafia, anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie.

L’applicazione di questa regola infatti consentirebbe di evitare un “grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio” ai diritti dei creditori e dell’aggiudicatario o dell’acquirente in executivis. Pregiudizio, aggiunge il Collegio, neppure giustificato dalle peculiari esigenze di prevenzione proprie della normativa speciale.

La questione giuridica posta dal Tribunale di Pavia alla Cassazione riguarda il «regime di opponibilità … del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima dell’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo)».

Il Pubblico ministero aveva chiesto di risolvere il conflitto tra i diritti dei terzi e la misura penale seguendo la regola del cd. ordo temporalis. E cioè: se il sequestro (o la confisca) sopravvenga alla instaurazione della espropriazione e alla ipoteca, il diritto dei terzi creditori prevale e la esecuzione forzata può proseguire senza intralcio e concludersi, in caso di vendita forzata, con la predisposizione di un piano di riparto da redigersi secondo le regole ordinarie (e, dunque, riconoscendo al terzo creditore ipotecario la prelazione di legge)».

Per la Cassazione si tratta di una questione che pone “gravi difficoltà interpretative” suscettibile di “porsi in numerosi giudizi”, considerato “l’ampliamento dell’ambito applicativo delle misure penali di carattere reale”.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia prospetta che l’introduzione dell’art. 317 («Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi») del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), in vigore dal 15 luglio 2022, possa segnare una evoluzione rispetto alla giurisprudenza dominante. Si tratta dell’orientamento che esclude l’applicabilità dell’art. 55 Codice Antimafia al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca “ordinaria”. Il Tribunale, infatti, ipotizza che la norma possa riguardare anche le procedure esecutive individuali, con la conseguente prevalenza, già stabilita ex lege per le procedure concorsuali, delle misure cautelari reali adottate in sede penale e, dunque, l’applicazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 ad ogni tipo di sequestro preventivo a fini di confisca.

Per la Suprema corte il dato letterale dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. che distingue come autonomi concetti la «tutela dei terzi» dai rapporti con le procedure concorsuali - costituisce elemento di novità idoneo a giustificare il superamento del precedente orientamento (n. 28242/2020). La nozione di «tutela dei terzi», infatti, osserva la Corte, è talmente ampia da comprendere anche i creditori, pignorante e intervenuti, di una procedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti dal sequestro preventivo, nonché l’aggiudicatario degli stessi.

Secondo i giudici di legittimità la corretta interpretazione dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. (15/7/2022) porta a rispondere al quesito posto dal Tribunale di Pavia nel senso che, in caso di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., le disposizioni del Titolo IV del Libro I del Codice Antimafia (art. 55) si applicano anche nelle procedure esecutive individuali. Si deve infatti ritenere superato l’orientamento che privilegiava - in caso di sequestro volto alla confisca “ordinaria” - il criterio dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie. “È questa – prosegue - l’unica possibile lettura dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.” in base alla lettera della norma, insuscettibile di qualsiasi alternativa interpretazione costituzionalmente orientata. Ma se è così, l’estensione delle regole del Codice Antimafia anche in caso di procedura esecutiva individuale espone l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. (e, con esso, l’applicazione del d.lgs. n. 159 del 2011) al contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Addiz. 1 alla Cedu.

In tal modo, infatti, argomenta la Corte, si pregiudica irragionevolmente la possibilità del creditore ipotecario, anche se estraneo a qualsiasi attività criminale del debitore, di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di un diritto reale di garanzia.

In un altro passaggio, la Cassazione afferma che è evidente che l’acquisizione a titolo originario al patrimonio dello Stato per effetto di una confisca sopravvenuta all’aggiudicazione e preceduta da un sequestro successivo al pignoramento determina una totale compromissione del diritto dell’aggiudicatario. Né la questione può essere apoditticamente liquidata in base a una presunta prevalenza degli interessi “pubblicistici” di contrasto al crimine.

In conclusione, la Cassazione ha rimesso alla Consulta “la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Addiz. 1 alla CEDU - dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2019 e applicabile dal 15/7/2022) nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie”.

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