L’equiparazione del legittimario chiamato ex lege alla successione al legittimario diseredato è strettamente limitata all’art. 564 c.c., comportando l’esonero dalla formalità dell’accettazione con beneficio di inventario al fine dell’esperimento dell’azione di riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi. È questo il principio espresso dalla Cassazione civile, Sez. II, sentenza 27 settembre 2025, n. 26289.
Il caso all’esame della Suprema corte
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha escluso che Tizio potesse essere considerato ...

