Civile

Se il contribuente contesta la tempestività del ricorso deve allegare l'atto impugnato con prova della data di avvenuta notifica

In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti, è rilevabile d'ufficio

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

«Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data d i avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso». Precisa la Cassazione (sentenza n. 6862/23) che il principio vale salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto. (Sul punto si veda anche la sentenza n. 10209/18). Secondo quest'ultima decisione "la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non va collegata al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio. Può concludersi, quindi, che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione. Ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio".
Tornando al presente giudizio il contribuente ha prodotto l'avviso di pagamento ricevuto, senza, tuttavia, allegare la documentazione relativa alla sua notificazione, di cui, quindi, non è possibile accertare la data precisa. I Supremi giudici, inoltre, rimanendo in materia di notifiche hanno ricordato che i n tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 2969 del codice civile, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©