Civile

Spese di Ctu, legittima la compensazione anche con la parte vittoriosa

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di Marco Rossi

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, con la conseguenza che il giudice di merito può legittimamente statuire su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, anche in presenza di una parte del giudizio totalmente vittoriosa, senza violare il divieto di condanna.
E' quanto ha stabilito di recente la Suprema Corte di Cassazione (sezione sesta, sentenza n° 17739) confermando, sul punto, l'impugnata sentenza di appello, che aveva ripartito in quote uguali le spese di consulenza tecnica tra le (tre) parti del procedimento, comprendendo anche il soggetto integralmente vittorioso.

L’ultimo orientamento - Così disponendo la Cassazione ha aderito all'orientamento (non del tutto consolidato ma indubbiamente più recentemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità) che, per giungere a siffatta conclusione, valorizza essenzialmente due elementi peculiari.
Da una parte, la circostanza che la compensazione non implica di per sé una “condanna”, ma semplicemente una “esclusione del rimborso” e, dall'altra parte, la circostanza che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, in ultima analisi, nell'interesse comune delle parti.
In altri termini, si afferma, per raggiungere tale conclusione, che la compensazione delle spese processuali è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna, e ciò – a fortiori – vale considerando che, nel processo civile, la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno all'ordine giudiziario, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti.
In aggiunta è anche sottolineato, come ulteriore rafforzativo, un altro aspetto che pure merita un richiamo, relativo al fatto che l'attività istruttoria svolta dal consulente tecnico d'ufficio nominato non è rimessa alla disponibilità delle parti, dal momento che il giudice può ben disporla autonomamente.
Del resto, sottolinea ancora la pronuncia, deve essere correttamente interpretato il principio del divieto di condanna elaborato dalla giurisprudenza, il quale non afferma per nulla che la parte interamente vittoriosa non debba sopportare alcun costo processuale, escludendo – semplicemente – che quest'ultima debba rimborsare a quella soccombente una frazione delle spese che ha sostenuto.
Seguendo tale logica, tra l'altro, si arriva anche a concludere, a titolo di corollario, che non sussiste neppure un autonomo interesse delle parti a che la compensazione sia ripartita nella proporzione scelta dal giudice per tutti gli esborsi suscettibili di ripetizione, coacervando tra di loro tutti gli importi ripetibili (compreso il compenso del Ctu) per poi fissarne la frazione oggetto di compensazione.
Anzi, a ben vedere, proprio una statuizione su tali spese specifica, separata e diversa dal resto porta ad esprimere ancora più chiaramente le ragioni della compensazione parziale disposta sulla base dell'articolo 92 del Cpc, che rende più efficace anche l'eventuale successiva verifica di legittimità.

La tesi contraria - Merita conclusivamente evidenziare, in proposito, che – riprendendo quanto anticipato – sussiste pure un opposto filone giurisprudenziale, anche della Corte di Cassazione, che proprio in relazione alle spese della consulenza tecnica aveva ritenuto vigente il principio in forza del quale la parte interamente vittoriosa non dovrebbe sopportare le spese di causa neppure parzialmente (si veda, tra le altre, la sentenza n° 6301/2007). Filone più risalente nel tempo e a cui non ha ritenuto di aderire la presente pronuncia, che ha fondato la propria decisione proprio sulle specifiche caratteristiche della consulenza tecnica d'ufficio, che la rendono peculiare rispetto alle altre spese legate allo svolgimento del processo civile.

Corte di Cassazione - Sezione VI - Sentenza 7 settembre 2016 n. 17739

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