Amministrativo

Stalking, niente accesso agli atti e fonti se c'è pericolo di ritorsione e recidiva

L'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatorio nei casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza

di Pietro Alessio Palumbo

In tema di stalking la disciplina penalistica stabilisce che è punito con la reclusione chi con condotte reiterate minaccia o molesta altri in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Fino a quando non è proposta querela la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di "ammonimento" nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunte informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Il bilanciamento delle garanzie
Con la recente sentenza n.10369/2022 il Consiglio di Stato ha affrontato il delicato tema del bilanciamento tra le garanzie di tutela delle vittime di stalking (assai spesso donne) e le garanzie democratiche di partecipazione procedimentale e di accesso alle informazioni dell'istruttoria da parte dei destinatari dei cosiddetti provvedimenti di ammonimento prefettizio (nella maggior parte dei casi ex mariti, compagni o fidanzati). Il massimo giudice amministrativo ha stabilito che nei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di un provvedimento di "ammonimento orale" in tema di atti persecutori, vista la natura spiccatamente preventiva e cautelare di tale atto, l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatorio nei casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza evidenziate nell'atto.
Nel caso di specie le ragioni di urgenza erano state espressamente menzionate nel provvedimento della Questura: la parte offesa aveva riferito delle condotte moleste dell'ex marito, conseguentemente l'Amministrazione aveva ritenuto la necessità e l'urgenza di emettere il provvedimento visto l'alto rischio di recidiva. Secondo il Giudice amministrativo il diritto al contraddittorio procedimentale era stato comunque assicurato al destinatario dell'atto, poiché l'appellante era stato sentito in sede di audizione prima della decisione definitiva sul ricorso gerarchico.

Il diritto di accesso
Il secondo motivo di ricorso era invece relativo alla presunta violazione della tradizionale disciplina sull'accesso agli della pubblica amministrazione: anche questo motivo è stato ritenuto infondato dal Consiglio di Stato. Il principio secondo cui al privato debba essere garantito, comunque, l'accesso ai documenti amministrativi per difendere i propri interessi non può essere inteso nel senso che di fatto, in ogni situazione, l'interesse alla cura di interessi privati prevalga sulle esigenze di tutela degli interessi pubblici tipizzati dalla normativa. Ne discende che il diritto di accesso ai documenti amministrativi si estrinseca con moduli non di contenuto predeterminato, ma di ampiezza variabile, compatibile con la contestuale esigenza di tutela degli interessi pubblici con i quali deve contemperarsi. In particolare in materia di procedimento di ammonimento previsto dalla disciplina sulle misure in materia di contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori, mentre la garanzia partecipativa viene salvaguardata mediante il coinvolgimento dell'interessato a mezzo di audizione, quest'ultimo tuttavia non ha titolo ad accedere alle categorie di documenti che in qualche misura siano attinenti o comunque connessi ad attività investigative ancora in corso, ed alla "identità delle fonti"; tra le quali - oltre alle dichiarazioni del soggetto denunciante – spesso possono esserci anche altri dati provenienti dalla raccolta di informazioni provenienti da terzi.
In altri termini, l'ostensione di documenti in questa fase, in mancanza di chiare argomentazioni chiarificatrici sulla indispensabilità della documentazione ai fini del compiuto esercizio delle facoltà difensive, eccederebbe il limite segnato dal nesso di strumentalità difensiva della pretesa ostensiva. Nella vicenda sottoposta al suo esame, il massimo giudice amministrativo capitolino ha rilevato in primo luogo come il bilanciamento di interessi operato dall'amministrazione, tra l'interesse dell'istante alla difesa dei propri interessi giuridici ai sensi della disciplina sull'ostensione dei documenti amministrativi e l'interesse pubblico alla segretezza degli atti investigativi, fosse stato congruo e proporzionato, visti i potenziali rischi per le persone coinvolte. In secondo luogo, e a ben vedere, l'appellante aveva avuto modo di conoscere in maniera adeguata le contestazioni a lui mosse: dapprima nel corso del procedimento, in sede di audizione disposta dalla Prefettura, nelle more della trattazione del ricorso gerarchico; e poi successivamente, anche grazie alla lettura del provvedimento finale di ammonimento, che gli aveva esposto in maniera circostanziata e analitica tutti i fatti ascrittigli.

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